Eliminazione delle barriere architettoniche
Fino a tutto il 2003 (salvo ulteriori proroghe) si ha diritto alla detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Rientrano tra queste oltre alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazioni, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interni ed esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, numero 104.
La detrazione del 36% per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36 per cento, ai sensi dell'articolo 1 d legge 449 del 1997 e successive modifiche.
Si ricorda che la detrazione del 36%, inoltre, è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna disabile.
Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione mobilità interna ed esterna del disabile; non rientrano, pertanto, in questa tipologie di agevolazione, ad esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19 per cento.
La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobili può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto detrazione del 36 per cento rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione. In tal caso, relativamente alle prestazioni di servizi dipendenti dall'appalto relativo ai lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20 per cento.