Esenzione del pagamento bollo



L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

L'ufficio competente

L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l'ufficio tributi dell'ente regione.

nelle province di Trento e Bolzano la competenza è dell'ente provincia. Tuttavia, nelle regioni in cui tali ufficio non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate.

Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile.

La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.

Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Quello che deve fare il disabile

Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all'Ufficio competente (della Regione o dell'Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti, nell'apposito paragrafo.

La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione).

Pertanto, se è prodotta oltre il termine di go giorni ha validità anche per i periodi precedenti in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento.

Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).

Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.

Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione dal bollo.

 

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