Barriere architettoniche
la legge 30 marzo 1971 n. 118 ha previsto l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, l'accessibilità agli invalidi non deambulanti
dei mezzi pubblici di trasporto e dei luoghi pubblici.
Il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, contiene dettagliate prescrizioni tecniche riguardanti le strutture esterne, le caratteristiche strutturali interne degli
edifici pubblici, e servizi speciali di pubblica utilità (autobus, treni, metropolitane ecc.).
L'osservanza di tale normativa viene resa effettiva dalla legge quadro sull' handicap 5 febbraio 1992, n. 104: i progetti delle opere da realizzarsi negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico sono subordinati al controllo dell'Ufficio Tecnico del Comune, che ne verifica la conformità alla normativa
vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.
legge 104/92
Edifici privati e parti comuni di edifici privati condominiali:
La legge 9 gennaio 1989, n. 13, dispone che presso tali edifici debba essere garantita l'accessibilità, la visibilità e l'adattabilità. Le prescrizioni
tecniche da osservare sono contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Le modifiche alle parti comuni di un edificio privato per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere approvate dall'assemblea
condominiale per maggioranza. Se la richiesta, che deve essere presentata per iscritto, non viene approvata in sede di assemblea condominiale o se il condominio
non si pronuncia entro 3 mesi dalla richiesta, il portatore di handicap può provvedere a proprie spese alla realizzazione delle modifiche richieste.
Per la realizzazione di tali opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche sono concessi contributi a fondo perduto
in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a euro 2582(pari a £.5.000.000 ); per costi da 2.582,00€ a 12.910,00€ il contributo è
aumentato del 25% della spesa sostenuta; per costi da 12.910,00€ a 51.640€ il contributo è aumentato di un ulteriore 10%.
La domanda per ottenere tale contributo deve essere presentata, in bollo, al Sindaco del Comune in cui è situato l'immobile, entro il 1 marzo di ciascun
anno.
- LEGGE 13/1989 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI";
- DECRETO MINISTERIALE N. 236/1989 "PRESCRIZIONI TECNICHE NECESSARIE A GARANTIRE L'ACCESSIBILITÀ, L'ADATTABILITÀ E LA VISITABILITÀ DEGLI EDIFICI PRIVATI
E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E AGEVOLATA, AI FINI DEL SUPERAMENTO E DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE";
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 503/1996 "REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI UFFICI, SPAZI E SERVIZI
PUBBLICI.