Permessi retribuiti



Permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2, 3, 4 e 6, della legge 5 febbraio1992, n. 104

Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica

Si informa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio P.P.A./ROM, Servizio Reclutamento, con lettera 25.2.2004, n. 1237/4 ha fatto conoscere il proprio parere in ordine ai permessi di cui all'art. 33, commi 2, 3, 4 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in risposta ad un quesito formulato da questa Presidenza.
In sintesi il Dipartimento della Funzione Pubblica conclude la sua analisi con la seguente affermazione: "La questione relativa alle ferie e' stata ... risolta dai contratti collettivi nazionali di lavoro 1994/1997, in base ai quali i permessi in argomento non incidono sulle ferie".
Per quanto riguarda le ritenute sulla tredicesima mensilità, il Dipartimento della Funzione Pubblica e' in attesa di un parere in merito da parte dell'Avvocatura dello Stato.
Peraltro, nella citata nota, viene, fra l'altro, affermato: "... in considerazione del carattere retributivo dei permessi in argomento ... la piena maturazione della tredicesima mensilità non può ... ritenersi pregiudicata".
Tale tesi conferma quanto specificato nella lettera circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Gestione del Personale di Polizia Penitenziaria del 30.9.2002 (vedi circ. UIC n. 14 del corrente anno).
Sulla base di quanto sopra esposto, i lavoratori non vedenti che fruiscono dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 debbono contestare ai
datori di lavoro le eventuali ritenute illegittimamente effettuate.
Si fa presente che la tesi sostenuta, in merito, da questa Unione e' la seguente: il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2581 del 27.9-26.11.1999
ha, fra l'altro, affermato che non ha alcun fondamento l'incidenza negativa dei permessi sulla tredicesima mensilità e sul congedo ordinario perché
retribuiti, come dispone il DL 324/93, convertito nella legge n. 423 dello stesso anno. La limitazione, prevista dalla legge n. 1204/71, si riferisce
ai permessi concessi al genitore di figlio minore portatore di handicap e non a quelli fruiti dai lavoratori riconosciuti in situazione di gravità.
Stante l'importanza che assume il citato parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, si ritiene utile riportare il testo integrale:
"Si riscontra la nota n. 5566/2002 del 11/02/2004 con la quale si chiede di conoscere l'avviso di questo Dipartimento in materia di permessi retribuiti, ai sensi dell'art. 33, comma 6 della legge 104/1992.
Il dubbio sollevato da codesta Unione riguarda, in particolare, l'incidenza negativa di detti permessi sul calcolo dei ratei della tredicesima mensilità e sulle ferie.
A tal proposito l'orientamento del Dipartimento e' stato quello di ritenere che la riduzione della tredicesima mensilità si verifichi soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 del citato art. 33 e cioè nei casi in cui, nell'ambito dello stesso nucleo familiare, si determina il cumulo dei permessi previsti dai commi 2 e 3 con quelli previsti dall'art. 7 della legge 1204/71 come sostituito dall'art. 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
In assenza di detto cumulo ed in considerazione del carattere retributivo dei permessi in argomento, come espressamente precisato dall'art. 2, comma 3 ter, della legge 423/93, la piena maturazione della tredicesima mensilità non può, ad avviso dello scrivente ritenersi pregiudicata.
Tuttavia sull'argomento, nonostante sia stato più volte esaminato, continuano a sorgere delle difficoltà sul piano applicativo poiché, ad oggi, la questione non risulta affrontata in sede contrattuale, con la conseguenza di condotte diverse adottate da parte delle amministrazioni che hanno determinato discriminazioni tra dipendenti pubblici che usufruiscono del medesimo beneficio.
Pertanto, in considerazione della rilevanza della questione ed al fine di giungere ad una direttiva congiunta che possa indicare espressamente la linea da seguire, questo Dipartimento ha ritenuto opportuno chiedere un parere all'Avvocatura Generale dello Stato di cui si attende l'esito.
La questione relativa alle ferie e' stata invece risolta dai contratti collettivi nazionali di lavoro 1994/1997, in base ai quali i permessi in argomento non incidono sulle ferie.