Permessi retribuiti
Permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2, 3, 4 e 6, della legge 5 febbraio1992, n. 104
Parere del
Dipartimento della Funzione Pubblica
Si informa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, Ufficio P.P.A./ROM, Servizio Reclutamento, con lettera
25.2.2004, n. 1237/4 ha fatto conoscere il proprio parere in ordine ai
permessi di cui all'art. 33, commi 2, 3, 4 e 6, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, in risposta ad un quesito formulato da questa Presidenza.
In sintesi il Dipartimento della Funzione Pubblica conclude la sua analisi
con la seguente affermazione: "La questione relativa alle ferie e' stata ...
risolta dai contratti collettivi nazionali di lavoro 1994/1997, in base ai
quali i permessi in argomento non incidono sulle ferie".
Per quanto riguarda le ritenute sulla tredicesima mensilità, il Dipartimento
della Funzione Pubblica e' in attesa di un parere in merito da parte
dell'Avvocatura dello Stato.
Peraltro, nella citata nota, viene, fra l'altro, affermato: "... in
considerazione del carattere retributivo dei permessi in argomento ... la
piena maturazione della tredicesima mensilità non può ... ritenersi
pregiudicata".
Tale tesi conferma quanto specificato nella lettera circolare del Ministero
della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione
Generale del Personale e della Formazione, Gestione del Personale di Polizia
Penitenziaria del 30.9.2002 (vedi circ. UIC n. 14 del corrente anno).
Sulla base di quanto sopra esposto, i lavoratori non vedenti che fruiscono
dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 debbono contestare ai
datori di lavoro le eventuali ritenute illegittimamente effettuate.
Si fa presente che la tesi sostenuta, in merito, da questa Unione e' la
seguente: il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2581 del 27.9-26.11.1999
ha, fra l'altro, affermato che non ha alcun fondamento l'incidenza negativa
dei permessi sulla tredicesima mensilità e sul congedo ordinario perché
retribuiti, come dispone il DL 324/93, convertito nella legge n. 423 dello
stesso anno. La limitazione, prevista dalla legge n. 1204/71, si riferisce
ai permessi concessi al genitore di figlio minore portatore di handicap e
non a quelli fruiti dai lavoratori riconosciuti in situazione di gravità.
Stante l'importanza che assume il citato parere del Dipartimento della
Funzione Pubblica, si ritiene utile riportare il testo integrale:
"Si riscontra la nota n. 5566/2002 del 11/02/2004 con la quale si chiede di
conoscere l'avviso di questo Dipartimento in materia di permessi retribuiti,
ai sensi dell'art. 33, comma 6 della legge 104/1992.
Il dubbio sollevato da codesta Unione riguarda, in particolare, l'incidenza
negativa di detti permessi sul calcolo dei ratei della tredicesima mensilità
e sulle ferie.
A tal proposito l'orientamento del Dipartimento e' stato quello di ritenere
che la riduzione della tredicesima mensilità si verifichi soltanto nelle
ipotesi previste dal comma 4 del citato art. 33 e cioè nei casi in cui,
nell'ambito dello stesso nucleo familiare, si determina il cumulo dei
permessi previsti dai commi 2 e 3 con quelli previsti dall'art. 7 della
legge 1204/71 come sostituito dall'art. 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
In assenza di detto cumulo ed in considerazione del carattere retributivo
dei permessi in argomento, come espressamente precisato dall'art. 2, comma 3
ter, della legge 423/93, la piena maturazione della tredicesima mensilità
non può, ad avviso dello scrivente ritenersi pregiudicata.
Tuttavia sull'argomento, nonostante sia stato più volte esaminato,
continuano a sorgere delle difficoltà sul piano applicativo poiché, ad oggi,
la questione non risulta affrontata in sede contrattuale, con la conseguenza
di condotte diverse adottate da parte delle amministrazioni che hanno
determinato discriminazioni tra dipendenti pubblici che usufruiscono del
medesimo beneficio.
Pertanto, in considerazione della rilevanza della questione ed al fine di
giungere ad una direttiva congiunta che possa indicare espressamente la
linea da seguire, questo Dipartimento ha ritenuto opportuno chiedere un
parere all'Avvocatura Generale dello Stato di cui si attende l'esito.
La questione relativa alle ferie e' stata invece risolta dai contratti
collettivi nazionali di lavoro 1994/1997, in base ai quali i permessi in
argomento non incidono sulle ferie.