Riforma della previdenza



Riforma della previdenza incentivo del pensionamento - Legge 243/2004 articolo 1 comma 12.

 

Come e' ormai noto a tutti, dal 6 ottobre 2004 puo' essere richiesto all'I.N.P.S. il "bonus". Peraltro l'I.N.P.S. prende in esame anche le domande presentate

precedentemente.

La legge 243/2004 all'articolo 1 comma 12 stabilisce: " Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento ai fini del contenimento

degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui

all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo

relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della

medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali

forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio

della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente

previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà e' corrisposta interamente al lavoratore."

Al riguardo occorre precisare che l'incentivo al posticipo del pensionamento viene chiamato anche "bonus" oppure " superbonus" oppure " accredito contributivo"

o meglio "congelamento dell'accredito contributivo".

E' appena il caso di sottolineare che, per quanto risulti complessa la materia oggetto d'esame, occorre tener presente:

 

1) i principi su cui si fonda la nuova riforma della previdenza e le relative norme di applicazione per i lavoratori non vedenti sono identici a quelli

stabiliti per i lavoratori in genere salvo, si intende, l'abbuono di 4 mesi per ogni anno di servizio prestato utile per il conseguimento del diritto a

pensione e dell'anzianità contributiva e dell'anzianità' assicurativa;

2) i lavoratori minorati della vista possono richiedere alla locale sede I.N.P.S., al pari degli altri lavoratori, la certificazione riguardante il diritto

a pensione nonché la certificazione sul diritto al bonus utilizzando i modelli LC1 (richiesta di certificazione del diritto alla pensione) e LC7 (richiesta

per "superbonus"), predisposti dall'I.N.P.S. con il messaggio n. 30721 del 1 ottobre 2004;

3) le maggiorazioni contributive previste per particolari categorie di lavoratori, sono utili ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione

richiesti per l'esercizio dell'opzione "bonus". Cosi precisa

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare 30 settembre 2004 (vedi Guida Normativa n. 182 del 7 ottobre c.a. de "Il Sole 24 ORE" pagg.

21 e segg.) nella quale lo stesso Ministero riporta, a titolo

esemplificativo, nell'allegato 2 tra le maggiorazioni contributive, quanto segue: "lavoro svolto da persone non vedenti ai sensi dell'articolo 2 della

legge n. 120 del 1991 che estende, agli stessi, i benefici di cui

all'articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985" (vedi anche lettera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indirizzata agli Enti Previdenziali

del 6 ottobre 2004 prot. n. 5767/G/86/256);

4)  requisiti minimi per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità ai lavoratori non vedenti sono quelli indicati nel manuale di assistenza

e previdenza per i ciechi distribuito nel 1999 in occasione del seminario di aggiornamento per dirigenti e dipendenti U.I.C.; si rammenta che l'anzianità'

contributiva per i lavoratori non vedenti si ottiene sommando il periodo lavorato all'anzianità' figurativa di quattro mesi per

ogni anno di servizio effettivamente svolto di cui alle suddette leggi 113/85 e 120/91; inoltre occorre tener presente che hanno diritto alla pensione

di anzianità, indipendentemente dall'età' anagrafica del

lavoratore coloro che sono in possesso di un numero di anni di anzianità contributiva maggiore di quello minimo prescritto;

4.1)

anno 2003

I requisiti richiesti per ottenere la pensione d'anzianità' nel settore

privato sono :

a) età anagrafica del lavoratore 57 anni (56 anni per i "precoci" che sono

coloro che hanno versato un anno di contributi prima dei 19 anni);

b) anzianità contributiva di 35 anni corrispondente nella generalità dei

casi al servizio prestato;

c) anzianità contributiva di 37 anni indipendentemente dall'età'

anagrafica; i lavoratori non vedenti raggiungono i 37 anni d'anzianità'

contributiva se possono far valere         27 anni e 9 mesi di anzianità;

4.2)

anni 2004-2005

a) età anagrafica del lavoratore 57 anni (56 anni per i "precoci");

b) anzianità contributiva di 35 anni;

c) anzianità contributiva di 38 anni indipendentemente dall'età anagrafica; i lavoratori non vedenti raggiungono i 38 anni di anzianità contributiva se

possono far valere 28 anni e 6 mesi di anzianità;

4.3)

anni 2006-2007

a) età anagrafica del lavoratore 57 anni (56 per i "precoci");

b) anzianità contributiva di 35 anni;

c) anzianità contributiva di 39 anni indipendentemente dall'età' anagrafica; i lavoratori non vedenti raggiungono i 39 anni di anzianità contributiva se

possono far valere 29 anni e 3 mesi di anzianità.

Infine si avverte che l'I.N.P.S. calcola l'anzianità' contributiva non in mesi ma in settimane.

Il testo del decreto (senza numero) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e' stato pubblicato sulla G.U. n. 235 del 6 ottobre c.a..