Scuole



Occorre un certificato medico dell'ASL con diagnosi funzionale, prodotto dalla famiglia, con il             quale il Capo d'Istituto chiede al provveditorato agli studi; l'assegnazione di alcune ore settimanali di attività di sostegno didattico.

 

Chi deve prestare l'assistenza materiale a scuola agli alunni portatori di handicap?

 

I collaboratori scolastici AEC (ex bidelli) devono svolgere attività di assistenza materiale nell'ingresso ed uscita da scuola degli alunni con handicap, all'interno dei locali scolastici e di assistenza per l'igiene personale e l'accompagnamento ai servizi igienici (DPR 347/83 e successive modifiche).

 

La richiesta di assegnazione per la scuola secondaria inferiore deve essere presentata presso il Comune di appartenenza.

 

Per la scuola secondaria superiore, la domanda deve essere inoltrata presso la Provincia (Assessorato Servizi Sociali).

 

Chi ha diritto all'esenzione delle tasse scolastiche e Universitarie?

 

Agli alunni iscritti alle scuole secondarie superiori in disagiate condizioni economiche è concessa l'esenzione delle tasse scolastiche nonché dall'imposta di bollo.

 

Gli studenti Universitari con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%, usufruiscono dell'esenzione totale delle tasse universitarie (legge 118/71 art. 30).

 

Esistono ancora scuole speciali?

 

Tale scuole ufficialmente istituite con DPR 31 ottobre 1975 n. 970 "norme in materia di scuole aventi particolari finalità" esistono ancora; la legge 4 agosto 1977 n. 517 ha sancito il principio dell'integrazione scolastica generalizzata.

A livello amministrativo questi principi sono stati attuati, in particolare dal MPI con la C.M. 258 dell'83 che ha dato supporto organizzativo alla cultura dell'integrazione, proponendo la stipula di intese fra scuola UU.SS.LL. ed Enti Locali.

Essi permettono il passaggio dall'inserimento all'integrazione nella scuola di tutti i bambini in particolari situazioni di handicap (ipovedenti,sordomuti, pluriminorati ).

 

 

Amministratore di sostegno

 

Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 14 del 19 gennaio è stata pubblicata la legge 9 gennaio 2004 n. 6 con la disciplina del nuovo istituto dell'amministratore

di sostegno. Con tale legge si realizza una vera e propria graduazione dei possibili interventi di tutela approntati dallo Stato in caso di persone prive

in tutto o in parte di autonomia: interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno. Il provvedimento si rivolge a soggetti che, per problemi contingenti,

non sono in grado di provvedere all'amministrazione del proprio patrimonio o alla soluzione dei piccoli problemi amministrativi di tutti i giorni. Il provvedimento

in parola semplifica il più possibile i rapporti tra Stato e cittadino, in quanto si tenta di fornire un nuovo strumento giuridico di tutela dei soggetti

più deboli limitandone il meno possibile la capacità di agire. Inoltre si individua come interlocutore istituzionale il giudice tutelare e non il tribunale

che come è noto ha un contatto maggiormente diretto con l'utenza e si superano delle eccessive rigidità della normativa precedente che tanti disagi avevano

provocato ai soggetti coinvolti ad esempio riguardo l'amministrazione delle provvidenze economiche avute come arretrati. Fra l'altro è già stato istituito

il registro degli amministratori di sostegno, l'elenco è costituito presso l'ufficio del giudice tutelare e va ad aggiungersi al registro delle tutele

dei minori e degli interdetti a quello delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati. Infine il provvedimento in esame ha anche per i ciechi

un notevole interesse basti solo ricordare il disposto dell'art. 415 c. c. (possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla

prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salvo l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di

provvedere ai propri interessi) che rende possibile l'inabilitazione per i ciechi assoluti dalla nascita privi di adeguata cultura.

 

Qui di seguito, per completezza di documentazione, riporto una sintesi schematica delle principali disposizioni della Legge 6 del 2004.

 

Schemi sull'amministratore di sostegno

 

Le modalità di applicazione

 

Amministrazione di sostegno:

 

1) Soggetti cui è destinato l'Istituto: la persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nell'impossibilità

anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi;

 

2) modalità attuativa dell'Istituto: il giudice tutelare del luogo ove ha residenza l'interessato provvede alla nomina di un amministratore di sostegno,

scelto con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario;

 

3) interventore necessario nel procedimento: Pubblico ministero.

 

 Il ricorso contro l'istituzione

 

Ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno:

 

1) Contenuti del ricorso: deve contenere: generalità beneficiario, dimora abituale, ragioni per cui si chieda la nomina, nominativo e domicilio se conosciuti

del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario;

 

2) chi può presentare l'istanza: può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato o dal coniuge, parenti

entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore o pubblico ministero. Se si tratta di minore dal genitore o dal pubblico ministero;

 

3) modalità di decisione: è deciso dal giudice tutelare entro sessanta giorni con decreto motivato immediatamente esecutivo, modificabile o integrabile

in ogni tempo anche d'ufficio.

 

I limiti del sostegno

 

Limiti alla nomina dell'Amministratore di sostegno

 

1) Se l'istanza riguarda minore non emancipato il decreto può essere emesso solo nell'ultimo anno della minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento

in cui la maggiore età è raggiunta;

 

2) se l'interessato è interdetto o inabilitato il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

 

 Il meccanismo dell'istruttoria

 

 Il giudice tutelare

 

1) Sente la persona cui il procedimento si riferisce;

 

2) assume le necessarie informazioni e sente chi ha proposto il ricorso;

 

3) dispone anche di ufficio gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

 

Decide con decreto.

 

Alunni disabili

 

Alunni disabili, al sostegno non vanno posti limiti

 

L'alunno handicappato grave ha diritto al sostegno nella misura massima consentita dalla legge. E' questo il principio affermato dal giudice ordinario di

Roma, in due ordinanze riguardanti due alunni disabili gravi di scuola media, che si erano visti ridurre l'assistenza del docente di sostegno a sole quattro

ore e mezza settimanali (Rg n. 2179-04 del 12 febbraio e Rg n. 13041-04 del 4 marzo u. s.). Ordinanze poi seguite un po' in tutta Italia da altre analoghe

pronunce. In buona sostanza, dunque, anziché avere il cosiddetto rapporto 1 a 1 (un docente di sostegno assegnato a un solo alunno per 18 ore la settimana)

gli alunni avevano ottenuto soltanto il rapporto 1 a 4 (un docente ogni quattro alunni disabili), e ciò indipendentemente dal fatto che si trattasse di

handicappati gravi, come tali, aventi diritto ad ottenere una maggiore assistenza. Anche in deroga alle norme che consentono l'assunzione dei docenti di

sostegno solo nell'ordine di un docente ogni 138 alunni abili (art. 40 della legge n. 449-97).

 

Nel primo caso un'alunna gravemente disabile, che frequentava una scuola media a tempo prolungato per complessive 41 ore la settimana, aveva

ottenuto l'assegnazione di appena quattro ore e mezza di insegnamento di sostegno a causa di restrizioni di ordine finanziario. La famiglia, dunque, si

era risolta ad esperire l'azione giudiziale, per costringere l'amministrazione scolastica ad erogare il sostegno per tutta la durata della giornata scolastica,

invocando l'applicazione del disposto di cui all'art. 13 della legge n. 104-92.

Il giudice monocratico accoglieva l'istanza cautelare ordinando all'amministrazione scolastica di assicurare alla minore la presenza dell'insegnante di

sostegno nella misura massima giornaliera e settimanale consentita dalla legge. Vale a dire, per non meno di 18 ore la settimana, che corrispondono al

cosiddetto rapporto 1 a 1 (un docente di sostegno che svolge tutto l'orario di cattedra per assistere un solo alunno).

 

Il secondo caso riguardava un'alunna gravemente disabile, anch'essa di scuola media, ma di età più avanzata, che nel precedente anno scolastico

era stata seguita dall'insegnante di sostegno con un rapporto 1 a 1 mentre in quello corrente in luogo delle 18 ore settimanali aveva ottenuto l'assegnazione

del docente di sostegno solo per quattro ore e mezza ( rapporto 1 a 4).

 A fondamento della riduzione del periodo di assistenza l'amministrazione aveva posto il fatto che la famiglia non aveva prodotto la documentazione

 richiesta. Entrambe le tesi, però, sono state rigettate dal giudice ordinario. Per quanto concerne, infatti, le restrizioni di natura finanziaria, il giudice

monocratico ha affermato che «esse non possono giustificare la compressione in modo così drastico e frustante del diritto all'istruzione ed all'inserimento

scolastico poiché la stessa legge che fissa il limite (determinato dalla popolazione scolastica abile e insegnanti di sostegno) consente di derogarvi nei

casi gravi». Quanto, invece, alla documentazione, il magistrato ha ritenuto che tale onere dovesse ricadere, eventualmente, sull'amministrazione e non

sulla famiglia. Di qui la condanna dell'amministrazione a ripristinare il rapporto 1 a 1.

 

 Il principio applicato dal giudice ordinario nelle due ordinanze è lo stesso: «l'attribuzione al minore handicappato di un numero non adeguato di ore di

sostegno didattico», ha argomentato il magistrato, «si risolve nella ingiusta compromissione di un diritto fondamentale dell'individuo portatore di handicap

all'educazione e all'inserimento scolastico». E, dunque, sono illegittime eventuali restrizioni motivate con necessità di tipo meramente economico-finanziario.

Infine, è da osservare che, nel nostro Paese, tante, troppe volte, vi è la pessima abitudine di affermare dei diritti in teoria e poi in pratica di negarli.

Sarebbe molto più serio, per assurdo, non riconoscerli affatto, ma non si può dapprima sbandierare il principio dell'integrazione scolastica degli alunni

disabili e delle pari opportunità e poi di fatto smentirlo in modo subdolo e meschino.

Tale mal costume, ad avviso di chi scrive, rischia di diffondersi ulteriormente, in considerazione delle grandi trasformazioni che stanno attraversando

attualmente la società italiana ed in particolare il mondo della scuola; c'è il fondato pericolo che l'autonomia scolastica si risolva in concreto in una

vera e propria anarchia scolastica.

Per completezza di documentazione qui di seguito riporto un'ordinanza espressione dell'orientamento in parola: Ordinanza del Tribunale civile di Roma

Il testo del documento

 

 Il Tribunale di Roma

 - seconda sezione civile in composizione monocratica in persona del giudice, ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al numero 2183

del ruolo generale degli affari cautelari dell'anno 2003, su ricorso presentato da

 

I signori..., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul minore..., elettivamente domiciliati in Roma, ... presso lo studio dell'avvocato Alfonso

Amoroso che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona

del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 rilevato

che con ricorso depositato il 14 gennaio 2003 (e notificato anche all'ex Provveditorato degli studi - Csa ed al direttore didattico della scuola

 media... di Roma) i signori ... hanno chiesto al tribunale di assicurare, con provvedimento di urgenza emesso ai sensi dell'articolo 700 del cpc, al

 loro figlio minore ..., portatore di un grave handicap e iscritto alla terza> classe della scuola media inferiore ... di Roma, «un apporto completo di

ore di sostegno» durante la frequenza scolastica; che, in particolare, il minore presenta, ritardo mentale grave e disturbi del comportamento perché affetto

da sindrome di delezione cromosomica ed «...ha bisogno di costante presenza di un adulto di riferimento sia come guida in tutte le attività, sia come guida

di supporto affettivo e di contenimento», come accertato dalla Asl Roma «c» nel 2001; che per questi motivi lo scorso anno scolastico al minore erano state

assegnate 12 ore settimanali di supporto dell'insegnante di sostegno e il supporto dell'assistente educativo; che quest'anno, per motivi non esplicitati

dalle autorità scolastiche, le ore di supporto dell'insegnante di sostegno sono state ridotte a 4,5 alla settimana; che la riduzione delle ore di sostegno

didattico, comporta per il minore e per la scuola gravi problemi «...poiché l'unica insegnante non può far fronte alle esigenze dell'intera comunità scolastica,

da una parte, e dall'altra seguire ... con la dovuta attenzione» e considerato che «... questi soggetti hanno bisogno di un'attenzione continua per migliorare

sia l'evolutività intellettiva come pure quella motoria associata ... (sicché) se la maggioranza delle ore non sono stimolanti si potrebbe mettere in moto

un meccanismo regressivo secondario...»; che, in altri termini, la ingiustificata riduzione delle ore di sostegno assegnate al minore non favorisce l'insegnamento

e l'istruzione e nega un diritto fondamentale del minore disabile all'istruzione, all'inserimento scolastico ed allo sviluppo della persona garantito dalla

Carta costituzionale e dalla legge nazionale e sopranazionale e reca al minore

ed alla sua famiglia (i cui sforzi economici e morali sono stati del tutto vanificati) grave ed irreparabile danno; che il diritto incomprimibile del minore

è gravemente ed irreparabilmente minacciato dal comportamento dell'Amministrazione resistente e che, nelle more del giudizio di merito (nel quale verrà

richiesto il risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale) sussistono le condizioni di legge (art. 700 cpc) per l'emissione di un provvedimento

di urgenza; che, all'udienza di comparizione delle parti, il Ministero non s'è costituito in giudizio ed il giudice, sentite le parti ed acquisita la documentazione

prodotta, ha riservato la decisione con separata ordinanza; considerato che possono ritenersi acquisiti - anche perché non contestati dall'Amministrazione

resistente e ampiamente documentati - tutti i fatti posti a fondamento del ricorso; che, in particolare, risulta documentato dal verbale di visita collegiale

eseguita presso la Asl Roma C il 13-11-2001 che, nella personalità del minore «... se non guidato e stimolato con proposte adeguate al suo livello di sviluppo,

emergono comportamenti regressivi e di autoisolamento o condotte auto ed etero-aggressive» e dalla diagnosi funzionale allegata al ricorso (redatta a cura

dei sanitari del dipartimento di assistenza territoriale della medesima Asl) si legge che il giovane «... richiede una costante attenzione individualizzata

senza la quale emergono comportamenti oppositori che possono arrivare all'autolesionismo» e che pertanto s'impone «... con il supporto del docente di sostegno

e dell'assistente di base (Aec - assistente educativo comunale - nde) una presenza individualizzata per tutto l'orario scolastico (tempo pieno per 5 giorni

a settimana)» che parimenti incontestata è la circostanza che per l'anno scolastico precedente furono assegnate ad Edoardo 12 ore settimanali di sostegno

didattico oltre alla assistenza costante dell'Aec, che non svolge alcuna attività didattica; ritenuto che il Tribunale si è già pronunciato sulla natura

del scolastico da parte del minore disabile, sulla giurisdizione del giudice ordinario e sul potere-dovere di interventi urgenti a tutela del diritto compromesso

da comportamenti lesivi della pubblica amministrazione con l'ordinanza emessa il 17 dicembre 2002 (sez. ii, giudice Lamorgese, in Corriere giuridico n.

5-2003 con nota adesiva di A. di Majo) affermando i seguenti principi:

1) che nei rapporti individuali di utenza tra erogatori di pubblico servizio e soggetti privati la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non solo

quando si tratta di rapporti obbligatori aventi ad oggetto prestazioni derivanti dalla legge ma anche quando sia richiesto al giudice di eliminare un pregiudizio

recato al diritto fondamentale non suscettibile di affievolimento;

 

2) che, in particolare, l'articolo 33, comma 2, lett. e) del d. lgv. n. 80 del 1998 (come modificato dalla legge n. 205-2000) devolve alla in

diritto, che questo diritto all'inserimento giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi riguardanti

«...le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito

... della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati (e) delle controversie meramente risarcitorie che

riguardano il danno alla persona »;

 

3) che, come ha recentemente precisato la suprema Corte (sez. un. n.558-2000) sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie tra

 utenti fruitori e soggetti erogatori del pubblico servizio pubblici o privati, nel qual caso «... l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione

deve dunque avvenire non in base al criterio della materia, ma in base a quello della consistenza della situazione giuridica di cui si domanda la tutela,

vale a dire riconoscendosi la sussistenza della giurisdizione ordinaria relativamente ai diritti soggettivi ovvero quella generale di legittimità del giudice

amministrativo relativamente agli interessi legittimi»;

 

 4) che, anche sotto il profilo della natura risarcitoria della controversia, la legge rimette al giudice naturale dei diritti le cause che hanno ad oggetto

il risarcimento del danno alla persona, che va inteso nel senso estensivo che comprende non solo il danno all'integrità psico-fisica del soggetto ma anche

il danno arrecato all'individuo dalla lesione di un fondamentale ed inalienabile diritto dell'uomo;

 

 5) che il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata è garantito innanzitutto dalla Carta costituzionale (art. 38: «Gli inabili

ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti da questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato») - art. 34: «La scuola è aperta a tutti»; articolo

2: «La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo ... nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»; che, inoltre, il diritto all'inserimento

sociale dei disabili è garantito dall'articolo 26 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata il 7 dicembre 2000 e dall'articolo

26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata de1 1948;

 

 6) che il diritto discende, inoltre, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate) che, all'articolo 12, garantisce «... il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata ... nelle classi comuni delle

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle  istituzioni universitarie» e stabilisce che «L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo

delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione» e che «L'esercizio del

diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né

da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap»;

 

 7) che la natura assoluta ed inviolabile del diritto è confermata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, dopo aver fissato la dotazione

organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati nella  misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente

frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, consente espressamente, in attuazione dei principi della citata legge n. 104 del 1992 ai

fini della integrazione scolastica degli alunni handicappati, «con ... il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista

dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ... la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno

in deroga al rapporto docenti alunni 0 0 in presenza di handicap  particolarmente gravi»;

 

8) che, pertanto, l'attribuzione al minore handicappato di un numero non adeguato di ore di sostegno didattico si risolve nella ingiustificata compromissione

di un fondamentale diritto dell'individuo portatore di handicap alla educazione all'inserimento scolastico (diritto non suscettibile di affievolimento);

considerato che, nel caso di specie, la stessa Amministrazione ha già determinato nell'esercizio della propria discrezionalità (di natura prevalentemente

tecnica, perché rimessa all'apprezzamento del grado di invalidità e della gravità della menomazione) che il minore ... necessita di almeno 12 ore settimanali

di insegnamento oltre all'assistenza dell'Aec; che, in assenza di un provvedimento autoritativo (che l'Amministrazione

non risulta avere adottato) del tutto ingiustificata risulta la riduzione a sole 4,5 ore settimanali (meno di un giorno alla settimana) del supporto dell'insegnante

di sostegno; che eventuali esigenze finanziarie (che spetta comunque all'Amministrazione di dedurre a giustificazione del provvedimento) non potrebbero

comunque giustificare la compressione in modo così drastico e frustrante del diritto alla istruzione ed all'inserimento scolastico poiché, come detto,

la stessa  legge che fissa il limite (determinato dal rapporto tra popolazione scolastica abile e insegnanti di sostegno) consente di derogarvi nei casi

gravi; che - in ogni caso - nel silenzio dell'Amministrazione resistente (che non s'è costituita e nulla ha dedotto in propria difesa) e in assenza di

un provvedimento autoritativo motivato, il giudice è chiamato non già ad ordinare all'Amministrazione uno specifico comportamento (ciò che potrebbe violare

il noto divieto derivante dall'art. 4 della legge n. 2248-1865

allo E) bensì, come ha rilevato la suprema Corte anche recentemente, a

rimuovere «...situazioni materiali riconducibili all'attività della p. a. che si presentino in contrasto con i precetti posti ... a salvaguardia di diritti

soggettivi altrui ... (in cui) non viene in discussione l'esercizio del potere, normalmente discrezionale, della stessa p. a. ma la necessità del ripristino

delle condizioni di legalità per il che non può configurarsi la possibilità di una scelta diversa rispetto a quella costituita da tale ripristino» (Cass.

sez. iii, 25-02-1999, n. 1636); che, pertanto, la sottrazione del supporto educativo dell'insegnante di sostegno (o la attribuzione di un numero di ore

di sostegno non adeguate alla realizzazione del diritto garantito dalla legge e dalla Costituzione al minore handicappato) si risolve nella compromissione

di un diritto fondamentale della persona, sicché, sussistendo tutte le condizioni di legge  per l'accoglimento del ricorso, dev'essere ordinato all'Amministrazione

di ripristinare le condizioni didattiche ed assistenziali esistenti nel passato anno scolastico, in cui all'alunno ... venne assicurata oltre all'assistenza

dell'Aec il supporto dell'insegnante di sostegno per dodici ore settimanali, nelle more del giudizio di merito (nel quale verranno accertate, anche con

ricorso a consulenza tecnica d'ufficio, le effettive e specifiche necessità del minore al fine della piena realizzazione del suo diritto);  Pqm  visti

ed applicati gli articoli 669- octies e 700 cpc, così provvede sulle  istanze delle parti ricorrenti: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone

che il Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università (attraverso l'ex Provveditorato agli studi, la direzione didattica della scuola ed ogni

altro organo locale competente) assicuri al minore ... la presenza dell'insegnante di sostegno per l'anno scolastico in corso in misura non inferiore a

quanto deliberato per l'anno scorso (dodici ore settimanali); 2) assegna alle parti il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del presente

provvedimento per l'inizio del giudizio di  merito.

 

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