Trasferimenti tra uffici



Passaggio diretto tra amministrazioni diverse accade con una certa frequenza che lavoratori ciechi o ipovedenti, pubblici dipendenti, chiedano l'intervento di questa Unione per ottenere il passaggio diretto tra amministrazioni diverse. Nel linguaggio comune il "passaggio diretto" viene spesso indicato come "trasferimento". In effetti per trasferimento dovrebbe intendersi la destinazione di un dipendente in un'altra sede della medesima amministrazione. I trasferimenti nell'ambito della stessa amministrazione che ha più sedi nel territorio sono regolamentati, in genere, dai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl), mentre il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e' più complesso ed e' disciplinato da diverse fonti normative. L'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. E' riconosciuta ad ogni amministrazione la possibilità di ricoprire i posti vacanti nel suo organico mediante passaggio diretto di dipendenti, in possesso della stessa qualifica e in servizio presso altre amministrazioni, a domanda degli interessati. Il trasferimento richiede, in ogni caso, il previo consenso dell'amministrazione di appartenenza del dipendente che chiede il trasferimento.

Il passaggio diretto necessita, quindi, di tre condizioni: 

­ la disponibilità del posto nell'organico dell'amministrazione presso la quale il dipendente intende trasferirsi; 

­ l'apposita domanda del dipendente medesimo; 

­ il consenso dell'amministrazione di appartenenza di quest'ultimo. 

E' comunque rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di definire sia le specifiche procedure che eventuali criteri generali per l'operatività' del passaggio diretto, a domanda, di dipendenti pubblici. In proposito, anche per quanto riguarda l'eventuale diritto al mantenimento della posizione economica conseguita, si possono consultare le seguenti fonti normative: per il personale del comparto Regioni- Autonomie locali, l'articolo 25 del Ccnl stipulato il 14 settembre 2000 e l'articolo 15 del Ccnl stipulato il 31 marzo 1999; per il personale del comparto Ministeri, l'articolo 5 del Ccnl stipulato il 16 maggio 2000 e l'articolo 5 del Ccnl integrativo sottoscritto il 22 ottobre 1997 che ha inserito l'articolo 28/bis nel Ccnl vigente. Per completezza di informazione e nell'intento di fornire ai lavoratori non vedenti gli elementi essenziali per una adeguata valutazione delle possibilità che le norme vigenti offrono loro,si precisa inoltre: 

1. occorre distinguere, innanzitutto, il rapporto di lavoro pubblico da quello privato; si rammenta in proposito che l'articolo 6 comma 3 della legge 113/85 stabilisce che e' ammesso "il passaggio diretto del centralinista non vedente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra, previo nulla osta del competente Ufficio provinciale del lavoro" dove per azienda deve intendersi esclusivamente l'impresa privata;

2. i trasferimenti nella Pubblica Amministrazione sono regolati da norme specifiche e trovano origine nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nella legge 15 marzo 1997, n. 59 e nell'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340; inoltre occorre tener presente che la materia dei trasferimenti e' strettamente legata alla mobilità d'ufficio nonché alla conseguente messa in disponibilita' dell'eccedenza del personale dipendente; 

3. le norme sui trasferimenti nella Pubblica Amministrazione non prevedono agevolazioni particolari per i lavoratori disabili; le norme relative, infatti, sono quelle comuni per i lavoratori in genere salvo, si intende, quanto dispone la legge 104/92 all'articolo 21, comma 2, che precisa: "i soggetti di cui al comma 1" (persone con un grado di invalidità superiore ai due terzi.) "hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda"; 4. ostacolano, purtroppo, i trasferimenti sia le norme sul decentramento amministrativo (passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni) sia la ristrutturazione degli uffici pubblici prevista dalle leggi Bassanini sulla riforma della Pubblica Amministrazione 

In conclusione, malgrado la complessità della materia trattata e le numerose disposizioni sopra indicate, permane l'impegno dell'Unione nel tentare, con ogni mezzo, di risolvere i casi che vengono prospettati, tenendo presente che compete agli uffici della sede centrale intervenire presso i Ministeri e gli enti a  carattere nazionale mentre competono, invece, ai Consigli Regionali e Provinciali i trasferimenti locali.

 

 

 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi Articolo 30 

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. 

(Art. 33 del Dlgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del Dlgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del Dlgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2, della legge n. 488 del 1999) 

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni - Autonomie locali del 14 settembre 2000 Art.25  

Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del Dlgs.n.29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilita' del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, l'ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto aventi sede in ambito provinciale o anche interprovinciale l'elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale richiedendo la loro disponibilita' al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del Dlgs.n.29/1993, aventi sempre sede in ambito regionale, al fine di verificare ulteriori disponibilita' di posti per i passaggi diretti. 

2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entità dei posti, corrispondenti per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.

3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori dichiarati in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali priorità; l'ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. 

4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, si forma una graduatoria sulla base di criteri definiti dagli enti che tengano conto dei seguenti elementi: - situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti; - maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione; - situazione personale del lavoratore portatore di handicap in gravi condizioni psico-fisiche; - particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari. 

5. Gli enti datori di lavoro attivano nei confronti del personale messo in disponibilita' le iniziative di formazione e riqualificazione utili per favorirne la ricollocazione, nell'ambito dei piani formativi finanziati dagli enti. 

Allo stesso personale sono riconosciute le forme di incentivazione di cui all'art. 17, comma 7, del Ccnl dell'1.4.1999. 

Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Regioni- Autonomie locali del 31 marzo 2001 Art. 15 

Norme finali e transitorie di inquadramento economico 

1. Al personale assunto dopo la stipulazione del presente Ccnl viene attribuito il trattamento tabellare iniziale di cui alla tabella allegato B previsto per la categoria cui il profilo di assunzione appartiene secondo la disciplina dell'art. 13, comma 1. 

2. In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione di uno dei profili di cui all'art. 3, comma 7, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo personale la differenza, assorbibile nella successiva progressione economica. 

3. Al personale proveniente per processi di mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza. 

Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri del 16 maggio 2001 Art. 5 (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza): 

1. Fermi restando gli accordi di mobilita' di cui all'art. 28/bis, del Ccnl integrativo dei Ministeri, sottoscritto in data 22 ottobre 1997, che possono riguardare anche amministrazioni di comparti diversi, in relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del d.lgs.n.29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre Amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in disponibilita' del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l'amministrazione interessata comunica a tutte le amministrazioni del comparto, comprese quelle che hanno articolazioni territoriali, l'elenco del personale in eccedenza distinto per area e profilo professionale richiedendo la loro disponibilita' al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 29/1993 presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilita' di posti per i passaggi diretti. 

2. Le amministrazioni del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l'entità' dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica nell'ambito delle aree, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri comparti, qualora interessate, seguono le medesime procedure.

3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l'amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. 

4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: - dipendenti portatori di handicap; - situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito; - maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione; - particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, e' accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente; - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione. 

5. Nei casi in cui non sia possibile momentaneamente procedere al passaggio diretto tra amministrazioni, può farsi ricorso, con il consenso del dipendente, all'istituto del comando di cui all'art. 4, con particolare riguardo all'applicazione del comma 4 del medesimo articolo. 

6. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l' integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.

Contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro, comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 ART. 5 1. Nel Titolo III del Ccnl Ministeri, dopo il Capo IV e' aggiunto il Capo V- Mobilità, con il seguente art. 28 bis: "Art. 28 bis 

Accordi di mobilità 

1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del Dlgs. n. 29/1993, e dei principi previsti dalla legge n. 59/1997 e del Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico in data 12/3/1997 tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse amministrazioni. 

2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, sono stipulati: - in occasione di processi di ristrutturazione e di riordino delle Amministrazioni; - per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; - dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilita'. 

3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilita' sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilita' da parte dell' amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni. 

4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica e' composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione e' composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 6 del Ccnl Ministeri,

5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime: a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime; b) le amministrazioni cedenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero; c) i requisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi. d) il termine di scadenza del bando di mobilità; e) le necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti; f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso, copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.

6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del Dlgs. n. 29 del 1993.

7. La mobilità e' disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.

8. Il dipendente e' trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VI livello la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità' di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti di livello superiore, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione comparata del curriculum professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.

9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.

10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza ma dello stesso livello retributivo di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione senza riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore.

11. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività' di rappresentanza ed assistenza dell' A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del Dlgs. n. 29/1993.

12. Nel caso che gli accordi di mobilità ex art. 35 comma 8 riguardino Amministrazioni di comparti diversi, per il comparto Ministeri si applicano le norme di cui al presente articolo.