Turni notturni centralinista cieco



Il principio generale, in materia di lavoro notturno, e' che il lavoratore può esservi adibito su base volontaria o contrattuale. Per quanto concerne i

disabili e, in particolare, i centralinisti ciechi, non e' applicabile una legge specifica; esiste però un parere (non vincolante) del Ministero del Lavoro

secondo il quale il centralinista cieco può essere escluso dai turni notturni per la inopportunità della sua adibizione al servizio di notte. Vi sono,

inoltre, alcune norme che potrebbero essere invocate dal lavoratore, a patto però di dimostrare l'incompatibilità' della cecità con lo svolgimento del

turno notturno: l'art. 5 del d.lgs. 532/99 prevede che il datore di lavoro sottoponga il lavoratore ad accertamenti sanitari per constatare l'assenza di

controindicazioni al lavoro notturno; l'art. 10 della legge 68/99 stabilisce che il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione incompatibile

con le sue minorazioni. A ciò si aggiunga che l'art. 3 del d.lgs 532/99 prevede che la contrattazione collettiva può introdurre delle limitazioni all'effettuazione

del lavoro notturno; pertanto occorre anche valutare se il contratto non preveda delle limitazioni in favore dei disabili. Quanto sopra esposto, naturalmente,

riguarda il caso in cui il centralinista cieco non intenda svolgere lavoro notturno. D'altro canto però bisogna anche considerare che il centralinista

potrebbe avere interesse a svolgere i turni notturni, soprattutto per motivi economici (la retribuzione e' maggiorata). Vi fu un processo, finito in Cassazione,

in cui il centralinista cieco citò in giudizio il suo datore di lavoro proprio per ottenere il riconoscimento del suo diritto allo svolgimento dei turni

notturni e alla conseguente retribuzione.