Statuto dell'U.i.c.



Lo statuto dell’unione italiana dei ciechi-onlus e’ stato deliberato dal xix° congresso nazionale e dal consiglio nazionale del 10/12/1997 e del 22/04/1999
approvato dal ministero dell’interno con decreto 09/10/1999, pubblicato in g.u. n.258 del 03/11/99, modificato dal xx° congresso nazionale del 22-25 novembre
2001. le modifiche sono state iscritte dall’ufficio territoriale del governo di roma nel registro delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 2 del dpr
10/02/00 n.361 (comunicazione n. 32/1999/2002 sett. 1aurpg del 07/06/2002)  

regolamento generale 

il regolAmento generale dell’Unione Italiana Ciechi-onlus e’ stato approvato dal consiglio nazionale con delibera n. 4 in data 19-20 ottobre 2002 

avvertenze 

il presente file contiene alternativamente gli articoli dello statuto sociale (n.58) e del regolamento generale.

tale alternanza viene meno quando gli articoli dello statuto non sono regolamentari; nel quale caso un articolo dello statuto succede ad un altro articolo
dello statuto.

gli articoli dello statuto sono contraddistinti dalla sigla (s.), mentre quelli del regolamento dalla sigla (r.) e sono diversificati anche nei caratteri
di scrittura.  

 Statuto Sociale e Regolamento Generale

dell'Unione Italiana dei Ciechi - ONLUS  

INDICE
TITOLO I   COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI 

Articolo 1(S)  Costituzione e Sede

Articolo 1(R)  Natura Giuridica

Articolo 2(S)  Rappresentanza e Tutela

Articolo 3(S)  Scopi

Articolo 4(S)  Rapporti con le Organizzazioni Nazionali e Internazionali

Articolo 5(S)  Indipendenza Partitica e Confessionale 

TITOLO II  DEI SOCI 

Articolo 6(S)  Categorie di Soci

Articolo 6(R)  Ammissione a Socio

Articolo 7(S)  Diritti e Doveri dei Soci

Articolo 7(R)  Diritti e Doveri dei Soci e Comitati Consultivi dei Soci Aggregati

Articolo 8(S)  Diritto di Elettorato Attivo e Passivo

Articolo 8(R)  Diritto di Elettorato Passivo, Cause di Ineleggibilità, Verifica dei Poteri 

Articolo 9(S)  Ciechi ed ipovedenti italiani residenti all'estero 

TITOLO III ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI 

Articolo 10(S)  Organizzazione

Articolo 11(S)  Organizzazione dell'Unione Italiana dei Ciechi

Articolo 11(R)  Spese di funzionamento degli organi associativi 

TITOLO IV DEL CONGRESSO NAZIONALE 

Articolo 12(S)  Competenze del congresso

Articolo 13(S)  Convocazione del congresso

Articolo 13(R)  Convocazione del congresso

Articolo 14(S)  Composizione del congresso

Articolo 14(R)  Composizione del congresso e invio nominativi dei delegati

Articolo 15(S)  Organizzazione del congresso

Articolo 15(R)  Organizzazione del congresso, votazione e verbale 

TITOLO V DEL PRESIDENTE NAZIONALE 

Articolo 16(S)  Competenze del Presidente Nazionale e rappresentanza legale dell'Unione Italiana dei Ciechi

Articolo 16(R)  Il Presidente Nazionale   

TITOLO VI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

Articolo 17(S)  Composizione del Consiglio Nazionale

Articolo 17(R)  Composizione del Consiglio Nazionale, votazione e opzioni

Articolo 18(S)  Convocazione del Consiglio Nazionale

Articolo 18(R)  Convocazione del Consiglio Nazionale

Articolo 19(S)  Competenze del Consiglio Nazionale 

TITOLO VII LA DIREZIONE NAZIONALE 

Articolo 20(S)  Composizione della Direzione Nazionale

Articolo 20(R)  Direzione Nazionale: Integrazione, componenti e rinnovo

Articolo 21(S)  Convocazione della Direzione Nazionale

Articolo 21(R)  Convocazione della Direzione Nazionale

Articolo 22(S)  Competenze della Direzione Nazionale

Articolo 22(R)  Competenze della Direzione Nazionale 

TITOLO VIII DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE 

Articolo 23(S)  Ufficio di presidenza nazionale 

TITOLO IX DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

Articolo 24(S)  Composizione e competenze del Collegio dei Probiviri

Articolo 24(R)  Collegio dei Probiviri

Articolo 25(S)  Sanzioni disciplinari 

TITOLO X DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI 

Articolo 26(S)  Il patrimonio

Articolo 26(R)  Il patrimonio

Articolo 27(S) Entrate dell'Unione

Articolo 27(R)  Entrate 

TITOLO XI DEI COLLEGI DEI SINDACI 

Articolo 28(S)  Composizione dei Collegi dei Sindacati

Articolo 28(R)  Composizione dei Collegi dei Sindaci

Articolo 29(S)  Competenze dei Collegi dei Sindaci 

TITOLO XII DELL’ISTITUTO CASSIERE 

Articolo 30(S)  L'Istituto Cassiere 

TITOLO XIII DEL SEGRETARIO GENERALE 

Articolo 31(S)  Nomina e compiti del Segretario Generale

Articolo 31(R)  Nomina e compitidel Segretario Generale e sue mansioni 

TITOLO XIV DEGLI ORGANI REGIONALI 

Articolo 32(S)  Organizzazione di base regionale

Articolo 32(R)  Organizzazione regionale: spese per la sede regionale

Articolo 33(S)  Il Presidente regionale

Articolo 33(R)  Il Presidente regionale

Articolo 34(S)  Il Consiglio regionale

Articolo 35(S)  Competenze del Consiglio regionale

Articolo 35(R)  Competenze del Consiglio regionale

Articolo 36(S)   L'ufficio di presidenza regionale

Articolo 37(S)  Entrate regionali

Articolo 37(R)  Entrate, spese, bilanci e cassiere 

TITOLO XV DELLA SEZIONE PROVINCIALE 

Articolo 38(S)  Organizzazione della sezione provinciale

Articolo 39(S)  L'assemblea della sezione provinciale

Articolo 39(R)  Assemblea della sezione provinciale: avviso di convocazione, diritto di partecipazione

Articolo 40(S)  Competenze dell'assemblea dei soci

Articolo 40(R)  Competenze dell'assemblea: compiti del presidente sospensione

Articolo 41(S)  Il presidente della sezione provinciale

Articolo 41(R)  Il presidente della sezione provinciale

Articolo 42(S)  Il Consiglio della sezione provinciale

Articolo 42(R)  Il Consiglio della sezione provinciale: convocazioni

Articolo 43(S)  Competenze del Consiglio della sezione provinciale

Articolo 43(R)  Competenze del Consiglio della sezione provinciale: insediamento, elezione dell'ufficio di presidenza, ambito di competenza, controllo amministrativo.politico,
sezioni intercomunali, comitati di appoggio e gruppi giovanili

Articolo 44(S)  L'ufficio di presidenza della sezione provinciale

Articolo 44(R)  L'ufficio di presidenza della sezione provinciale: convocazione

Articolo 45(S)  Entrate della sezione provinciale

Articolo 45(R)  Entrate, spese, bilanci, cassiere e documenti obbligatori 

TITOLO XVI DELLA RAPPRESENTANZA 

Articolo 46(S)  La rappresentanza zonale

Articolo 46(R)  La rappresentanza zonale: attività, iscrizione e cancellazione dei soci, entrate e spese 

TITOLO XVII DEGLI ORGANI CONSULTIVI 

Articolo 47(S)  L'assemblea nazionale dei quadri dirigenti

Articolo 47(R)  Assemblea nazionale dei quadri dirigenti: convocazione

Articolo 48(S)  L'assemblea regionale dei quadri dirigenti

Articolo 48(R)  Assemblea regionale dei quadri dirigenti: convocazione 

TITOLO XVIII DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI 

Articolo 49(S)  Durata degli organi associativi

Articolo 49(R)  Durata degli organi associativi, proroghe, sostituzioni temporanee e rettifiche

Articolo 50(S)  Ineleggibilità, incompatibilità e cumulo di cariche

Articolo 51(S)  Votazioni ed elezioni

Articolo 51(R)  Votazioni ed elezioni

Articolo 52(S)  Condizioni per la presentazione delle liste

Articolo 52(R)  Presentazione delle liste e attribuzione dei seggi

Articolo 53(S)  I ricorsi gerarchici

Articolo 53(R) I ricorsi gerarchici

Articolo 54(S)  Riunioni aperte

Articolo 54(R)  Riunioni aperte 

TITOLO XIX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Articolo 55(S)  Modifiche dello Statuto

Articolo 56(S)  Le sezioni intercomunali

Articolo 57(S)  Scioglimento e devoluzione dei beni

Articolo 58(S)  Vigenza dello Statuto

Articolo 58(R)  Norma finale 

ART. 1 (S)

COSTITUZIONE E SEDE

1. L'Unione Italiana dei Ciechi, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, organizzazione non lucrativa
di utilita’ sociale (ONLUS) ha personalita’ giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ed ha la sua sede centrale e legale in
Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187.

2. L’Unione Italiana dei Ciechi nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale", ovvero l’acronimo "ONLUS". 

ART. 1 (R)

NATURA GIURIDICA

1. L’Unione Italiana dei Ciechi – ONLUS e’ iscritta nel Registro delle persone giuridiche, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e al Registro nazionale
delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. 

ART. 2 (S)

RAPPRESENTANZA E TUTELA

1. L'Unione Italiana dei Ciechi, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi
morali e materiali dei ciechi ed ipovedenti ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.

ART. 3 (S)

SCOPI

1. Scopo dell'Unione Italiana dei Ciechi, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalita’ di solidarieta’ sociale, e’ l'integrazione
dei ciechi ed ipovedenti nella societa’.

2. L’Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi ed ipovedenti, in base a
specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione
alle medesime.

3. In particolare:

a) favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi ed ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito
della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;

b) promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecita’, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi ed ipovedenti;

c) promuove ed attua iniziative per l’istruzione dei ciechi ed ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;

d) promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi ed ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attivita’ professionale in
forme individuali e cooperative;

e) attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessita’ dei ciechi ed ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli anziani;

f) opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilita’ di sempre piu’ avanzati strumenti.

4. E’ fatto divieto, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del D. L.vo 460/97, di svolgere attivita’ diverse da quelle di cui ai commi precedenti,
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 (S)

RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

1.      L'Unione Italiana dei Ciechi puo’ aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali per il conseguimento degli scopi associativi. 

ART. 5 (S)

INDIPENDENZA PARTITICA E CONFESSIONALE

1. L'Unione Italiana dei Ciechi esplica la propria opera con apartiticita’ e aconfessionalita’, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione
della Repubblica Italiana.

2. L’Unione Italiana dei Ciechi attua per i soci effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’
del rapporto, con esclusione della temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d’eta’ il diritto di
voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonche’ per la nomina degli organi sociali.

3. L’Unione Italiana dei Ciechi garantisce la libera eleggibilita’ dei propri organi, osservando il principio del voto singolo.

4. L’Unione Italiana dei Ciechi adotta il principio della sovranita’ della assemblea dei soci. 

ART. 6 (S)

CATEGORIE DI SOCI

1. L'Unione Italiana dei Ciechi comprende quattro categorie di soci: effettivi, aggregati, sostenitori e onorari:

a) soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali ed ipovedenti gravi (articoli 2, 3 e 4 della legge 3.4.2001, n. 138);

b) soci aggregati sono i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali, nonche’ gli ipovedenti medio-gravi e gli ipovedenti lievi (articoli
5 e 6 della legge 3.4.2001, n. 138);

c) soci sostenitori sono tutti i cittadini vedenti che contribuiscono anche economicamente all'attivita’ dell'Unione;

d) soci onorari sono coloro che rendono particolari servigi all'organizzazione ed ai ciechi ed ipovedenti o che illustrano la categoria con la loro attivita’
nel campo sociale e culturale.

2. Possono essere soci dell’Unione Italiana dei Ciechi anche i ciechi ed ipovedenti stranieri residenti sul territorio nazionale.

ART. 6(R)

AMMISSIONE A SOCIO

Comma I

Si acquista la qualita’ di socio effettivo o aggregato con l’ammissione deliberata dal Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente competente.

Comma II

Per l'iscrizione all'Unione occorre presentare domanda, in carta libera, nella quale vanno dichiarate, oltre le generalita’, cittadinanza, residenza, stato
civile e di famiglia. Alla domanda vanno allegate due fotografie, nonche’ copia del referto della Commissione Sanitaria per gli accertamenti oculistici
o di controllo ovvero certificato rilasciato da un oculista del Servizio Sanitario Nazionale, oppure copia autenticata da impiegato della Sezione a cio’
designato, del libretto di pensione di cieco civile. E’ fatta salva la facolta’ della Sezione di avvalersi in ogni momento di un oculista di fiducia per
l’accertamento del visus del richiedente.

Comma III

Nella domanda per l’iscrizione in qualita’ di socio aggregato legale rappresentante di socio minore o interdetto giudiziale va dichiarata la posizione giuridica
del richiedente nei confronti del socio rappresentato.

Comma IV

Per i minori di anni 18 la domanda, corredata dai documenti richiesti, e’ sottoscritta dal legale rappresentante.

Comma V

L’iscrizione e’ decisa con delibera del Consiglio Sezionale nella seduta successiva alla data di ricezione della domanda, e con effetto dalla data risultante
dal protocollo in arrivo. Qualora il Consiglio Sezionale, nella prima seduta utile dalla data di presentazione della domanda, non adotti provvedimento,
l’iscrizione opera di diritto.

Comma VI

Coloro che, per qualsiasi motivo, desiderino iscriversi in Sezione diversa da quella della loro residenza devono farne motivata domanda alla Sezione prescelta.


Comma VII

Salvo i casi di cui al precedente comma, il cambiamento di residenza dei soci comporta il trasferimento alle Sezioni di nuova residenza; il trasferimento
va comunicato dal socio alla Sezione di origine e da questa sollecitamente notificato alla Sezione presso la quale il socio si trasferisce, con invio degli
atti contenuti nel fascicolo personale del socio.

Comma VIII

I soci residenti all’estero indicano la Sezione presso la quale intendono essere iscritti. In mancanza di tale indicazione, l’iscrizione avviene presso
la Sezione di Roma.

Comma IX

L’anzianita’ associativa, per i soci effettivi, si calcola dalla data di iscrizione, restando conteggiati soltanto gli anni per i quali e’ stata pagata
la quota associativa, ancorche’ in ritardo, ivi comprese le annualita’ arretrate.

Comma X

La qualita’ di socio sostenitore e’ deliberata dal Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente competente.

Comma XI

La qualita’ di socio onorario e’ attribuita con delibera del Consiglio Nazionale, su proposta motivata dei Consigli Sezionali, Regionali o della Direzione
Nazionale.

ART. 7 (S)

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. I soci effettivi hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

3. I soci aggregati hanno diritto di eleggere propri Comitati Consultivi.

4. I legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali hanno diritto, altresi’, all’elettorato attivo, nonche’ passivo da computare nella quota
prevista per i vedenti dalle norme del presente Statuto.

5. Dovere di tutti i soci e’ il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonche’ delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

6. I soci effettivi e i soci aggregati hanno il dovere di pagare la quota associativa. La morosita’ comporta la sospensione automatica dai diritti associativi. 

ART. 7(R)

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E COMITATI CONSULTIVI DEI SOCI AGGREGATI

Comma I

I soci effettivi e i soci aggregati hanno il dovere di pagare annualmente la quota sociale alla Sezione di appartenenza. Per i sottoscrittori di delega
valgono le modalita’ previste dall’apposita convenzione.

Comma II

In caso di morosita’, il socio e’ sospeso da ogni attivita’ associativa.

Comma III

I soci effettivi e i soci aggregati minorati della vista sono muniti di tessera sociale con fotografia; detta tessera e’ annualmente convalidata.

Comma IV

I soci di cui al comma I sono tenuti a pagare annualmente la quota sociale alla Sezione di appartenenza nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.
Per i sottoscrittori di delega valgono le modalita’ previste dall'apposita convenzione.

Comma V

Ogni Sezione invia alla Sede Centrale dell'Unione le variazioni del quadro organizzativo.

Comma VI

I soci sostenitori sono muniti di apposita tessera rilasciata dalla Sezione di appartenenza.

Comma VII

Al socio moroso, sospeso dalle attivita’ associative, e’ comunque inviato l’avviso di convocazione delle assemblee e delle riunioni degli organi di cui
fa parte, ma potra’ esercitare i diritti di socio esclusivamente se in regola con la quota sociale.

Comma VIII

La qualita’ di socio si perde per persistente morosita’ deliberata dal Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente competente. La persistente morosita’
consiste nel mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Comma IX

I comitati consultivi dei soci aggregati possono distinguersi in:

a) comitati consultivi dei rappresentanti legali dei soci minori o interdetti giudiziali;

b) comitati consultivi degli ipovedenti medio-gravi e lievi.

Comma X

I comitati consultivi collaborano con gli organi statutari dell’Unione nello studio delle problematiche di cui all’art. 3 dello Statuto Sociale, formulando
proposte e, ove richiesti, esprimendo pareri.

Comma XI

I comitati sono costituiti a livello sezionale o intersezionale, con un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette.

Comma XII

Ciascun comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza semplice, un coordinatore: i coordinatori dei singoli comitati sezionali o intersezionali costituiscono
il comitato regionale.

Comma XIII

E’ costituito un comitato nazionale per ciascuna categoria di soci aggregati, formato da sette componenti, eletti dai Presidenti dei rispettivi comitati
regionali riuniti in seduta comune. Le sedute comuni dei Presidenti Regionali e le riunioni dei comitati nazionali sono coordinate da un componente della
Direzione Nazionale.

Comma XIV

I Comitati durano in carica quanto l’organo presso il quale sono costituiti. 

ART. 8 (S)

DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci effettivi maggiorenni.

2. I soci aggregati e i vedenti maggiorenni possono essere eletti nei Consigli Sezionali fino ad un terzo dei componenti e nei Collegi dei Sindaci senza
limitazioni di numero.

3. Non e’ eleggibile chi non e’ in godimento dei diritti civili e politici. 

ART. 8(R)

DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO, CAUSE DI INELEGGIBILITa’, VERIFICA DEI POTERI

Comma I

Qualora una causa di ineleggibilita’ sopravvenga nel corso del mandato, l'organo competente delibera la decadenza.

Comma II

Coloro che risultano eletti, entro 8 giorni dalla comunicazione della proclamazione dell’elezione, salvo i termini diversamente stabiliti dal presente regolamento,
devono dichiarare per iscritto, pena la decadenza, la loro accettazione dell'elezione ed il possesso dei diritti civili e politici. L’assunzione delle
funzioni nel termine di cui sopra equivale ad accettazione.

Comma III

Ogni organo collegiale, salvo quanto diversamente disciplinato, nella sua prima riunione procede alla verifica delle condizioni di eleggibilita’ dei suoi
componenti.

Comma IV

Contro le deliberazioni contenenti dichiarazioni di ineleggibilita’ e’ ammesso ricorso nei modi e nei termini statutari e regolamentari. 

ART. 9 (S)

CIECHI ED IPOVEDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

1. I ciechi ed ipovedenti cittadini italiani residenti all'estero hanno gli stessi diritti e doveri dei minorati della vista residenti in Italia. 

ART. 10 (S)

ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione Italiana dei Ciechi e’ una organizzazione nazionale unitaria e si articola in strutture regionali e provinciali. 

ART. 11 (S)

ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI

1. Gli Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi sono:

a) il Congresso Nazionale;

b) il Presidente Nazionale;

c) il Consiglio Nazionale;

d) la Direzione Nazionale;

e) l’Ufficio di Presidenza Nazionale;

f) il Collegio dei Probiviri;

g) il Collegio Nazionale dei Sindaci;

h) il Presidente Regionale;

i) il Consiglio Regionale;

j) l’Ufficio di Presidenza Regionale;

k) il Collegio dei Sindaci del Consiglio Regionale;

l) l'Assemblea della Sezione Provinciale;

m) il Presidente della Sezione Provinciale;

n) il Consiglio della Sezione Provinciale

o) l’Ufficio di Presidenza della Sezione Provinciale;

p) il Collegio dei Sindaci della Sezione Provinciale;

q) l’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti;

r) l’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti.

2. Ai titolari degli Organi monocratici ed ai componenti degli Organi collegiali compete una indennita’ di carica stabilita nei modi ed entro i limiti di
legge e del Regolamento Generale. 

ART. 11 (R)

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Comma I

L’indennita’ per i dirigenti nazionali e’ stabilita dalla Direzione Nazionale, quella per i dirigenti regionali dai Consigli Regionali, quella per i dirigenti
sezionali dai Consigli Sezionali, nei limiti di legge.

Comma II

Le indennita’ non sono cumulabili tra di loro.

Comma III

Le spese del Congresso e del Consiglio Nazionali sono a carico del bilancio della Sede Centrale. Le spese relative al funzionamento degli organi dell'Unione
sono a carico del bilancio delle strutture presso cui operano.

Comma IV

Le indennita’ per missioni e trasferte sono determinate dalla Direzione Nazionale.  

ART. 12 (S)

COMPETENZE DEL CONGRESSO

1. Il Congresso e’ l'organo supremo dell'Unione Italiana dei Ciechi e determina l'indirizzo della politica associativa.

2. Sono di sua competenza:

a) la discussione e l'approvazione della relazione morale del Consiglio Nazionale e delle risoluzioni di indirizzo sulla politica associativa;

b) le modifiche dello Statuto Sociale;

c) l'elezione del Presidente Nazionale;

d) l'elezione di 20 Consiglieri Nazionali. 

ART. 13 (S)

CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

1. Il Congresso e’ convocato in via ordinaria ogni quattro anni, e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Nazionale  lo ritenga necessario o
lo richiedano almeno i 2/3 dei Consigli Regionali. 

Art. 13 (R)

CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

Comma I

Il Presidente Nazionale comunica la data, la sede e l’ordine del giorno del Congresso con lettera raccomandata ai Consiglieri Nazionali, ai Consiglieri
Regionali ed ai Consiglieri Provinciali almeno tre mesi prima della riunione. 

ART. 14 (S)

COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO

1. Il Congresso e’ composto dai delegati eletti nelle Assemblee delle Sezioni Provinciali nella seguente misura:

- per le Sezioni fino a 1.000 soci, uno ogni 400 soci o frazioni pari o superiori a 200;

- per le Sezioni con oltre 1.000 soci, uno ogni 400 soci o frazioni pari o superiori a 300.

2. Ogni Sezione ha comunque diritto a un delegato, indipendentemente dal numero dei soci.

3. Per il computo dei soci si considerano le iscrizioni in regola con la quota associativa dell'anno precedente.

4. Sono componenti di diritto del Congresso il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali uscenti, ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali.

5. Le deliberazioni del Congresso sono valide quando sono presenti la meta’ piu’ uno degli aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie e l’approvazione
dello Statuto nel suo complesso sono approvate a maggioranza degli aventi diritto al voto.  

ART. 14 (R)

COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO E INVIO NOMINATIVI DEI DELEGATI

Comma I

I nominativi dei delegati al Congresso eletti dalle assemblee ordinarie  delle Sezioni e i relativi indirizzi, nonche’ degli altri soci che hanno riportato
voti nelle elezioni per i delegati sono comunicati dalle Sezioni, entro venti giorni dall'effettuazione delle rispettive assemblee, ai Consigli Regionali
e alla Sede Centrale, unitamente all'indicazione numerica dei soci in regola con il tesseramento sociale.

Comma II

Il Presidente Nazionale invia alle Sezioni Provinciali e ai Consigli Regionali l'avviso di convocazione del Congresso con l'indicazione dell'ordine del
giorno, della sede e della data, in conformita’ delle delibere del Consiglio Nazionale o della Direzione Nazionale.

Comma III

I componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei Sindaci possono presenziare ai lavori congressuali.

Comma IV

La Direzione Nazionale ed il Presidente Nazionale possono invitare al Congresso persone che abbiano acquisito benemerenze nei confronti dei ciechi e dell'Unione.

Comma V

Il Presidente del Congresso ha facolta’ di concedere la parola ai Probiviri, ai Sindaci ed agli invitati. 

ART. 15 (S)

ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO

1. Il Congresso elegge con voto palese il proprio Presidente, due Vice-Presidenti, sette scrutinatori, di cui almeno tre vedenti, e cinque questori tutti
vedenti. Il Presidente nomina il Segretario del Congresso.

2. Il Congresso costituisce le seguenti Commissioni:

a) Commissione per la verifica dei poteri;

b) Commissione per le modifiche dello Statuto Sociale;

c) Commissione elettorale.

3. Il Congresso puo’, inoltre, articolarsi in Sezioni di lavoro.   

ART. 15 (R)

ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO, VOTAZIONI E VERBALE

Comma I

Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali.

Comma II

La conta dei voti relativi alla elezione del Presidente del Congresso viene fatta da tre persone designate dal Presidente Nazionale.

Comma III

Le conte successive alla elezione del Presidente del Congresso, fino a quando non siano stati eletti gli scrutinatori, vengono eseguite da tre persone indicate
dal Presidente del Congresso.

Comma IV

Il Congresso, dopo l'insediamento della presidenza e l'elezione degli scrutinatori, procede alla costituzione delle commissioni di cui al corrispondente
articolo dello Statuto.

Comma V

La Commissione elettorale, la Commissione per le modifiche allo Statuto e la Commissione per le risoluzioni congressuali possono essere costituite al massimo
da un rappresentante per ogni regione; la Commissione per la verifica dei poteri e’ composta da non piu’ di sette membri.

Comma VI

Tutte le eventuali proposte di modifica dello Statuto vigente devono essere presentate in forma articolata di emendamento, nei termini di cui all’art. 55,
comma 2, dello Statuto.

Comma VII

La Commissione per le modifiche allo Statuto, sulla base degli emendamenti presentati, redige un testo delle modifiche e lo trasmette al Presidente, che
lo sottopone all'approvazione del Congresso.

Comma VIII

L'elezione del Presidente e dei due vice-presidenti del Congresso, degli scrutinatori, dei questori, dei componenti le commissioni, dei presidenti delle
sessioni congressuali e quelle concernenti ogni altro incarico relativo ai lavori del congresso sono effettuate, di norma, per alzata di mano.

Comma IX

Al Presidente del Congresso e’ riservato ogni potere di organizzazione e svolgimento dei lavori, con facolta’ di allontanare qualunque estraneo al Congresso
(compresi gli accompagnatori dei delegati) dall’aula.

Comma X

Il verbale dei lavori congressuali viene redatto dal Segretario del Congresso ed e’ sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

ART. 16 (S)

COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI

1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Unione Italiana dei Ciechi.

2. Il Presidente Nazionale inoltre:

a) convoca e presiede il Consiglio Nazionale;

b) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere
procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale nella prima seduta utile;

c) convoca e presiede la Direzione Nazionale;

d) da’ esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale;

e) adotta deliberazioni d'urgenza soggette a ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione.

3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, e’ sostituito dal Vice-Presidente Nazionale.

ART. 16 (R)

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Comma I

Il Presidente Nazionale puo’ partecipare personalmente, o delegando un componente del Consiglio Nazionale o della Direzione Nazionale, alle riunioni degli
organi periferici dell’Unione.

Comma II

L’incapacita’ del Presidente Nazionale, prevista dall'art. 19, lettera d) dello Statuto, deve essere tale da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo
grave e permanente. Lo stato di incapacita’ e’ dichiarato su proposta della Direzione Nazionale, dal Consiglio Nazionale con il voto dei tre quarti dei
componenti, sulla base di documentati riscontri obiettivi.

Comma III

In caso di vacanza della carica di Presidente Nazionale, il Vice-Presidente Nazionale convoca con urgenza il Consiglio Nazionale. Fino alla elezione del
nuovo Presidente Nazionale il Vice-Presidente ne esercita tutte le funzioni.

Comma IV

Il Presidente Nazionale eletto dal Consiglio Nazionale resta in carica fino al Congresso Nazionale. 

ART. 17 (S)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale e’ costituito:

a) dal Presidente Nazionale che lo presiede;

b) da venti Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;

c) dai Presidenti Regionali e dagli eventuali rappresentanti delle Sezioni a Statuto Speciale con province autonome. 

ART. 17 (R)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE, VOTAZIONI E OPZIONI

Comma I

La parola “Sezioni” della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 dello Statuto va letta “Regioni”.

Comma II

Le Sezioni delle Province autonome di Trento e di Bolzano esprimono di comune intesa un loro rappresentante nel Consiglio Nazionale.

Comma III

Le votazioni palesi del Consiglio Nazionale avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Qualora non siano disponibili almeno tre scrutinatori vedenti,
tutte le votazioni palesi debbono effettuarsi per appello nominale. Per le votazioni a scrutinio segreto il Consiglio nomina una Commissione costituita
da cinque membri di cui almeno due a conoscenza del braille.

Comma IV

I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso, che si trovino in situazione di incompatibilita’, debbono comunicare per iscritto al Presidente Nazionale,
con mezzi che consentano la dimostrazione della spedizione, la loro opzione entro il termine perentorio di otto giorni dalle elezioni, pena la decadenza
dalla carica.

Comma V

In caso di rinuncia o decadenza di uno o piu’ degli eletti, il Presidente Nazionale ne da’ comunicazione al subentrante o ai subentranti, i quali, a pena
di decadenza, debbono dichiarare l’accettazione della carica, ai sensi dell’articolo 8 del presente Regolamento. 

ART. 18 (S)

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, e in via straordinaria ogniqualvolta la Direzione Nazionale lo ritenga necessario,
o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri Nazionali.   

ART. 18 (R)

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Comma I

Il Presidente Nazionale, espletati gli adempimenti di sua competenza di cui al precedente articolo, convoca il Consiglio Nazionale in prima riunione entro
e non oltre il quarantesimo giorno dalla conclusione del Congresso.

Comma II

Il Presidente Nazionale invia l’avviso di convocazione, con lettera raccomandata o altro mezzo indicato dai componenti il Consiglio Nazionale, almeno venti
giorni prima di ciascuna riunione.

Comma III

Oltre all’avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato, il verbale della seduta precedente, nonche’ i principali documenti relativi
agli argomenti all’ordine del giorno.

Comma IV

In caso di urgenza, la convocazione e’ effettuata almeno 48 ore prima della riunione.

Comma V

Un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale puo’ richiedere, almeno otto giorni prima della riunione, che siano iscritti all’ordine del giorno particolari
argomenti, che dovranno essere comunicati a tutti i Consiglieri mediante ordine del giorno aggiuntivo. 

ART. 19 (S)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale:

a)      delibera la convocazione del Congresso;

b)      elegge nel proprio seno la Direzione Nazionale tra i venti Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale. Sono eletti i dieci Consiglieri che ottengono
il voto della maggioranza degli aventi diritto;

c)      vota la sfiducia alla Direzione Nazionale su mozione proposta da almeno 1/3 dei componenti. L’approvazione della mozione da parte della maggioranza
dei componenti del Consiglio Nazionale comporta la decadenza automatica della Direzione Nazionale;

d)      elegge il Presidente Nazionale in caso di sopravvenuta incapacita’ o di vacanza comunque determinata;

e)      vota la sfiducia al Presidente Nazionale su mozione proposta da almeno 1/3 e approvata da 2/3 dei suoi componenti, nel qual caso il Presidente Nazionale
deve dimettersi;

f)        elegge i Probiviri effettivi e supplenti;

g)      elegge due Sindaci effettivi e due supplenti;

h)      nomina il Segretario Generale, su proposta della Direzione Nazionale;

i)        nomina i soci onorari;

j)        j)approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attivita’ dell’Unione e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;

k)      k)approva entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;

l)        l) approva il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell’Unione, su proposta della Direzione Nazionale;

m)    m) determina l’entita’ della quota sociale, nonche’ le percentuali di distribuzione della quota stessa tra Sede Centrale, Consigli Regionali e Consigli
Sezionali;

n)      n) nomina i Direttori dei Periodici editi dall’Unione Italiana dei Ciechi, che costituiscono il Comitato Stampa;

o)      o) nomina Commissioni per la verifica amministrativa, su proposta della Direzione Nazionale;

p)      p) puo’ costituire Consigli di Amministrazione o Comitati per la gestione di specifiche attivita’ proprie dell’Unione;

q)      q) delibera la costituzione e la soppressione delle Sezioni Provinciali, su proposta del Consiglio Regionale competente. 

ART. 20 (S)

COMPOSIZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale e’ costituita dal Presidente Nazionale, che la presiede, e da dieci componenti eletti dal Consiglio Nazionale tra i 20 Consiglieri
Nazionali eletti dal Congresso.

2. In caso di sopravvenuta incapacita’, o di vacanza, comunque determinata, i componenti della Direzione Nazionale vengono sostituiti mediante elezione
integrativa da parte del Consiglio Nazionale.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno sei componenti determinano la decadenza dell'intera Direzione Nazionale, che dovra’ essere rinnovata. 

ART. 20 (R)

DIREZIONE NAZIONALE: INTEGRAZIONE COMPONENTI E RINNOVO

Comma I

L'elezione integrativa, di cui al secondo comma dell'art. 20 dello Statuto, per incapacita’ di uno o piu’ membri della Direzione (dichiarata dal Consiglio
Nazionale), o per vacanza comunque determinata, e’ compiuta dal Consiglio Nazionale in riunione appositamente convocata.

Comma II

Nel caso di decadenza della Direzione Nazionale, prevista dall'ultimo comma dell'art. 20 dello Statuto, il Presidente Nazionale convoca tempestivamente
il Consiglio Nazionale, in seduta straordinaria, per il rinnovo della Direzione Nazionale. 

ART. 21 (S)

CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale e’ convocata dal Presidente Nazionale almeno sei volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario,
o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei componenti la Direzione stessa. 

ART. 21 (R)

CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

Comma I

L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, e’ inviato dal Presidente Nazionale ai componenti la Direzione
Nazionale almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione puo’ essere effettuata almeno 48 ore prima.

Comma II

Oltre all’avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato, il verbale della seduta precedente, nonche’ i principali documenti relativi
agli argomenti all’ordine del giorno. 

ART. 22 (S)

COMPETENZE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale:

a)      elegge tra i suoi componenti il Vice-Presidente Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale;

b)      elegge il componente dell’Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente Nazionale;

c)      attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale;

d)      propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale;

e)      delibera l’assunzione del personale dipendente dalla Sede Centrale e adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale
dipendente dall’Unione;

f)        nomina un Istituto Cassiere;

g)      designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione nelle Commissioni ministeriali, negli organismi e nei consigli di amministrazione degli enti
nazionali o interregionali, nonche’ nelle organizzazioni internazionali;

h)      predispone per ciascun esercizio il Bilancio Preventivo, le sue eventuali variazioni, e il Bilancio Consuntivo;

i)        propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell'Unione Italiana dei Ciechi;

j)        nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale di cui si sia verificata la vacanza;

k)      nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali;

l)        esercita il controllo amministrativo sui Consigli Regionali ed ha facolta’ di verificare la gestione amministrativa dei Consigli Provinciali;

m)    autorizza le iniziative proposte dai Consigli Regionali quando esorbitano dall'ambito regionale;

n)      delibera l'acquisto e l’alienazione dei beni immobili dell'Unione, nonche’ l’accettazione di lasciti e donazioni, sentita la Sezione territorialmente
competente;

o)      in caso di urgenza adotta deliberazioni in materie di competenza del Consiglio Nazionale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo nella
prima riunione;

p)      delibera sugli argomenti che non siano espressamente riservati alla competenza del Consiglio Nazionale. 

ART. 22 (R)

COMPETENZE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

Comma I

La Direzione designa i rappresentanti dell’Unione tenendo conto delle indicazioni formulate dai Consigli Regionali, ove la terna prevista dall’art. 35,
lett. f) dello Statuto sia ritenuta idonea. I rappresentanti designati dalla Direzione Nazionale devono riferire per iscritto al Presidente Nazionale,
almeno una volta all'anno, sull'esecuzione del mandato e sulle questioni di particolare interesse per l'Unione concernenti l'amministrazione di cui fanno
parte.

Comma II

La Direzione scioglie i Consigli Regionali quando sussistono gravi irregolarita’ di natura amministrativa e politico-amministrativa.

Comma III

In caso di scioglimento o di vacanza del Consiglio Regionale, la Direzione Nazionale nomina un Commissario Straordinario.

Comma IV

Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino dell’organo disciolto ed in ogni caso non piu’ di sei mesi,
prorogabili fino ad un massimo complessivo di un anno. Decorso tale termine, decade automaticamente e viene sostituito.

Comma V

Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri del Consiglio Regionale e puo’ nominare uno o due vice-commissari, nonche’, sentiti gli eventuali vice-commissari,
nominare un comitato consultivo per la gestione degli affari del Consiglio Regionale.

Comma VI

Compete alla Direzione Nazionale approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni predisposte dal Commissario Straordinario.

Comma VII

La Direzione Nazionale puo’ nominare Commissari ad acta presso il Consiglio Regionale o il Commissario Straordinario regionale per l’adozione di atti obbligatori
previsti dallo Statuto e dal Regolamento che non siano stati tempestivamente adottati, previo invito formale ad adempiere che contenga l'indicazione del
termine massimo per compiere l’atto obbligatorio.

Comma VIII

Il Commissario ad acta, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell’atto di incarico, cessa dal suo incarico. Il Consiglio Regionale presso cui
il Commissario ad acta opera resta in carica per ogni altro adempimento.

Comma IX

Le spese relative ai Commissari sono a carico dell’organo sostituito.

Comma X

La Direzione Nazionale attribuisce ai propri componenti uno o piu’ settori di attivita’ inerenti le finalita’ associative.

Comma XI

I componenti della Direzione Nazionale, ai quali sono stati attribuiti particolari settori di attivita’, operano in stretto collegamento con il Presidente
Nazionale e riferiscono periodicamente alla Direzione Nazionale.

Comma XII

La Direzione Nazionale costituisce apposite Commissioni di lavoro e Comitati tecnici, coordinati anche da Consiglieri Nazionali, i cui componenti possono
essere designati da assemblee di base.

Comma XIII

Le spese per il funzionamento delle Commissioni consultive e dei Comitati tecnici sono a carico del bilancio della Sede Centrale.

Comma XIV

La Direzione Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, puo’ nominare fra persone particolarmente meritevoli un Presidente Onorario, che collabora
con il Presidente Nazionale e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio e della Direzione Nazionali. 

ART. 23 (S)

UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

1. L’Ufficio di Presidenza Nazionale e’ composto dal Presidente Nazionale, dal Vice-Presidente Nazionale e da un componente della Direzione Nazionale da
questa eletto. Collabora con il Presidente nell’assolvimento dei compiti statutari. 

ART. 24 (S)

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale tra soci effettivi di chiara condotta
morale, civile, ed associativa.

2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il Presidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessita’.

3. Al Collegio Nazionale dei Probiviri competono le decisioni in materia di sanzioni disciplinari, su proposta del Consiglio Nazionale, della Direzione
Nazionale, dei Consigli Regionali e dei Consigli Sezionali. 

ART. 24 (R)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Comma I

Per l’assolvimento dei propri compiti il Collegio dei Probiviri si avvale della collaborazione del personale dell’Unione.

Comma II

Le riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente, con comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della riunione.

Comma III

I componenti supplenti vengono convocati e partecipano a tutte le sedute del Collegio; possono intervenire e votare soltanto in assenza dei componenti effettivi.Qualora
manchi solo un componente effettivo viene sostituito dal supplente piu’ anziano di iscrizione o, in caso di uguale anzianita’ di iscrizione, dal piu’ anziano
di eta’.

Comma IV

In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro effettivo piu’ anziano di iscrizione all’Unione, o, in caso di uguale anzianita’ di iscrizione,
dal piu’ anziano di eta’.

Comma V

Per la proposta di provvedimenti disciplinari, che deve contenere in forma articolata le contestazioni di addebito, il termine e’ di 60 giorni dal fatto
o dalla sua piena conoscenza.

Comma VI

Il Collegio comunica, mediante plico con avviso di ricevimento, entro 30 giorni le proposte di sanzione, con le contestazioni di addebito, agli interessati.

Comma VII

Gli organi e i soci hanno facolta’ di presentare entro 30 giorni dalla comunicazione deduzioni, controdeduzioni e documenti.

Comma VIII

Il Collegio, udite le parti che ne hanno fatto richiesta, o quelle di cui ritenga utile l’audizione. ha 90 giorni dal termine dell’istruttoria per adottare
la decisione.

Comma IX

Le parti possono farsi assistere da persone di loro fiducia quando, su richiesta di parte o per decisione del Collegio, siano necessari elementi integrativi
di giudizio.

Comma X

Le decisioni sono comunicate alle parti, mediante plico con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla adozione.

Comma XI

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive. 

ART. 25 (S)

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la censura, la sospensione fino a tre anni, l’espulsione.

2. La censura viene adottata quando vengano commesse mancanze lesive dell’Unione, dei suoi Organi o di soci. La censura viene anche adottata nei confronti
di soci che abbiano violato i doveri indicati dall’art. 7 del presente Statuto.

3. La sospensione viene irrogata a coloro che siano stati soggetti piu’ volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura
grave le mancanze previste dal comma precedente.

4. L’espulsione viene adottata nei confronti di soci che siano stati sospesi piu’ volte o che abbiano commesso in misura gravissima le mancanze previste
dal terzo comma.

5. Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.

6. Ai vedenti componenti degli organi collegiali si applicano le stesse sanzioni previste per i soci, fatta eccezione per la espulsione che e’ sostituita
dalla decadenza dalla carica ricoperta. 

ART. 26 (S)

IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio sociale e’ costituito da tutti i beni mobili ed immobili di cui l’Unione Italiana dei Ciechi abbia la proprieta’ a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio dell’Unione Italiana dei Ciechi e’ amministrato dalla Direzione Nazionale, dai Consigli Regionali e dalle Sezioni Provinciali secondo quanto
stabilito dal Regolamento Generale. 

ART. 26 (R)

IL PATRIMONIO

Comma I

L’amministrazione dei beni e’ attribuita all’organo che li utilizza o ne ha la disponibilita’.

Comma II

La Direzione Nazionale puo’ stabilire che i beni attribuiti alla disponibilita’ delle strutture territoriali vengano, in tutto o in parte, destinati a fini
di interesse generale dell’Unione, salvo vincoli di legge o apposti dal dante causa. 

ART. 27 (S)

ENTRATE DELL’UNIONE

1. Le entrate dell’Unione Italiana dei Ciechi sono costituite:

a)      dalle quote sociali;

b)      dalle rendite patrimoniali;

c)      dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato e di Enti pubblici e privati;

d)      da donazioni, lasciti ed oblazioni;

e)      dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.

2. Gli utili ed avanzi di gestione delle attivita’ di carattere economico vengono impiegati per la realizzazione delle attivita’ istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse. 

ART. 27 (R)

ENTRATE

Comma I

Ogni iniziativa di carattere economico e di raccolta fondi deve essere svolta in modo da non ledere l’immagine del cieco e la dignita’ ed il prestigio dell'Unione. 

ART. 28 (S)

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DEI SINDACI

1. I Collegi dei Sindaci sono il Collegio Centrale, i Collegi Regionali e i Collegi Provinciali.

2. I componenti del Collegio Centrale sono nominati: in numero di due effettivi e due supplenti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale;
in numero di uno dal Ministero dell’Interno; in numero di uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e in numero di uno dal Ministero per i Beni Culturali.
I componenti dei Collegi Regionali e dei Collegi Provinciali in numero di tre effettivi e due supplenti sono eletti rispettivamente dal Consiglio Regionale
e dal Consiglio Provinciale.

3. Ciascun Collegio elegge il suo presidente tra i membri effettivi. 

ART. 28 (R)

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DEI SINDACI

Comma I

I componenti dei Collegi dei Sindaci sono nominati tra persone in possesso di documentate competenze amministrativo-contabili.

Comma II

In caso di vacanza di un solo sindaco effettivo subentra il supplente piu’ anziano di eta’. 

ART. 29 (S)

COMPETENZE DEI COLLEGI DEI SINDACI

1. Il Collegio Centrale dei Sindaci verifica la gestione economica e finanziaria degli organi centrali, ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e i documenti
contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale.

2. Al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio Nazionale la relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul Bilancio Preventivo.

3. Il Collegio Regionale e i Collegi Provinciali dei Sindaci:

a)      verificano la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali;

b)      verificano almeno trimestralmente i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;

c)      redigono la relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio Preventivo.   

ART. 30 (S)

L’ISTITUTO CASSIERE

1. L’Istituto Cassiere della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali e’ scelto tra Istituti di Credito di provata solidita’.

2. Il servizio di cassa e di conto corrente e’ regolato da apposita convenzione. 

ART. 31 (S)

NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dell’Unione e’ nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale.

2. Il Segretario Generale:

a)      partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e ne redige i verbali;

b)      controfirma gli ordini di pagamento e di incasso;

c)      assiste il Presidente Nazionale e gli altri Organi nazionali nell’espletamento delle loro funzioni e nello svolgimento delle iniziative di carattere
associativo;

d)      sovrintende al funzionamento degli uffici della Sede Centrale, ed e’ responsabile dell’efficacia dell’azione amministrativa;

e)      esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della Sede Centrale, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.

3. In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona di nomina della Direzione Nazionale. 

ART. 31 (R)

NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE E SUE MANSIONI

Comma I

Il Segretario Generale e’ nominato dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione dopo ogni Congresso Nazionale; puo’ essere revocato dal Consiglio Nazionale
in qualunque momento.

Comma II

Le funzioni disciplinari sono esercitate dal Segretario Generale in conformita’ dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale
di lavoro di riferimento. La sanzione del biasimo e’ irrogata dal Segretario Generale. Le sanzioni della multa e della sospensione sono irrogate dal Segretario
Generale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza Nazionale. La sanzione del licenziamento e’ adottata dalla Direzione Nazionale. 

ART. 32 (S)

ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE

1. L’organizzazione dell’Unione Italiana dei Ciechi su base regionale corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

2. Gli Organi regionali hanno sede di norma presso la Sezione nel capoluogo di regione. 

ART. 32 (R)

ORGANIZZAZIONE REGIONALE: SPESE PER LA SEDE REGIONALE

Comma I

Il Consiglio Regionale partecipa alle spese per la gestione dei locali della Sezione Provinciale presso la quale abbia la propria sede, secondo modalita’
concordate con la Sezione medesima.

Comma II

La Direzione Nazionale puo’ autorizzare il Consiglio Regionale a stabilire la propria sede in citta’ e luogo diversi da quello della Sezione del capoluogo
di Regione. 

ART. 33 (S)

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale e’ il rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi nell’ambito regionale, ed ha la direzione dell’attivita’ associativa svolta
in tale ambito.

2. Il Presidente inoltre:

a)      convoca e presiede il Consiglio e l’Ufficio di Presidenza;

b)      da’ esecuzione ai deliberati del Consiglio Regionale;

c)      firma la corrispondenza e gli atti inerenti il Consiglio Regionale, ivi compresi contratti e convenzioni;

d)      promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Regionale;Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere
procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio Regionale nella prima riunione;

e)      adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale, da sottoporre per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima
riunione.

3. Il Vice-Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 

ART. 33 (R)

IL PRESIDENTE REGIONALE

Comma I

Il Presidente Regionale firma, nelle forme previste dal Regolamento per la gestione finanziaria, i documenti contabili insieme al Consigliere Delegato,
il quale ha competenza sui problemi di carattere amministrativo. 

ART. 34 (S)

IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale e’ composto da soci effettivi della Regione e precisamente:

a) i Presidenti delle Sezioni Provinciali, che sono componenti di diritto.

b) i componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni Provinciali, in numero di due per ogni Sezione con piu’ di mille soci effettivi e di uno per ogni Sezione
fino a mille soci effettivi.

2. Nelle Regioni con due sole Province le Assemblee delle Sezioni Provinciali eleggono due Consiglieri Regionali ciascuna, indipendentemente dal numero
dei rispettivi soci effettivi.

3. Nella Regione Valle d’Aosta il Consiglio della Sezione Provinciale svolge anche le funzioni di Consiglio Regionale.

4. Nelle Regioni a Statuto Speciale con province autonome, i Consigli Provinciali possono decidere, in seduta comune, di non costituire il Consiglio Regionale.
In tale ipotesi i Consigli Provinciali, sempre in seduta comune, eleggono il rappresentante della Regione in Consiglio Nazionale. 

ART. 35 (S)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale rappresenta e tutela gli interessi di ciechi ed ipovedenti nell’ambito del territorio regionale, ed a tale scopo coordina le attivita’
delle Sezioni Provinciali e determina l’indirizzo dell’attivita’ associativa in campo regionale.

2. Il Consiglio Regionale inoltre:

a)      elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Consigliere Delegato  e nelle Regioni con almeno 15 Consiglieri altri due
componenti, che costituiscono l’Ufficio di Presidenza Regionale;

b)      vigila sull’applicazione nell’ambito della Regione dei deliberati del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale;

c)      e’ responsabile dell’attivita’ associativa nel territorio regionale; ogni iniziativa esorbitante dal territorio regionale deve essere autorizzata
preventivamente dalla Presidenza Nazionale;

d)      approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attivita’ svolta ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, ed entro il 30
novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;

e)      nomina l’Istituto Cassiere regionale;

f)        designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’Unione Italiana dei Ciechi in seno a tutti gli Organismi e Commissioni di competenza degli Organi
regionali ed indica alla Direzione Nazionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell’Unione in organismi che operano nella regione,
la cui nomina e’ di competenza degli Organi nazionali;

g)      nomina i rappresentanti regionali nei Comitati Nazionali e costituisce i Comitati Regionali deliberati dal Consiglio Nazionale e dalla Direzione
Nazionale;

h)      esercita il controllo contabile amministrativo sulle Sezioni Provinciali;

i)        nomina il Commissario Straordinario alle Sezioni Provinciali;

j)        nomina il Commissario ad acta alle Sezioni Provinciali;

k)      revoca il mandato al Presidente, al Vice-Presidente ed al Consigliere Delegato su proposta di almeno un terzo e a maggioranza dei componenti;

l)        elegge tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Regionale dei Sindaci;

m)    puo’ costituire Consigli di Amministrazione o Comitati per la gestione di specifiche attivita’ proprie dell’Unione a livello regionale;

n)      delibera l’assunzione del personale dipendente dal Consiglio medesimo;

o)      propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione delle Sezioni Provinciali nell’ambito del territorio di propria competenza. 

ART. 35 (R)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Comma I

La prima riunione del Consiglio Regionale avviene entro 20 giorni dal completamento della sua composizione.

Comma II

La riunione di insediamento del Consiglio Regionale e le eventuali successive, fino all'avvenuta elezione del Presidente, sono convocate dal Presidente
uscente e presiedute dal Consigliere Regionale piu’ anziano di iscrizione all'Unione, o, a parita’ di anzianita’ di iscrizione, da quello piu’ anziano
di eta’. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicate, al primo punto dell’ordine del giorno la verifica dei poteri e, al secondo punto, l’elezione
dell’Ufficio di Presidenza Regionale.

Comma III

Le elezioni dell'Ufficio di Presidenza sono effettuate separatamente per ciascuno dei suoi componenti, a scrutinio segreto, secondo l'ordine seguente: Presidente,
Vice-Presidente, Consigliere delegato.

Comma IV

Il Consiglio Regionale si riunisce, in via ordinaria, quattro volte l’anno ed e’ convocato dal Presidente Regionale.

Comma V

E’ convocato in via straordinaria:

a)      ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale;

b)      su richiesta della maggioranza dell’Ufficio di Presidenza Regionale;

c)      su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri;

d)      su richiesta del Presidente Nazionale, che ne indica l’ordine del giorno.

La convocazione deve essere fatta con avviso scritto almeno otto giorni prima e, in caso d’urgenza, almeno 48 ore prima. Nei casi indicati alle lettere
b), c) e d) i richiedenti devono comunicare in tempo utile l’ordine del giorno al Presidente Regionale, in modo da consentirgli di convocare il Consiglio
nei termini e con le modalita’ previsti nel presente articolo.

Comma VI

Oltre all’avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato, il verbale della seduta precedente, nonche’ i principali documenti relativi
agli argomenti all’ordine del giorno.

Comma VII

Ferma restando la competenza del Consiglio Regionale, gli Organi sezionali possono stabilire rapporti con gli Organi dell'Ente Regione per la trattazione
di questioni concernenti esclusivamente il proprio ambito territoriale: in tal caso, il Presidente Sezionale e’ tenuto ad informare preventivamente il
Presidente Regionale.

Comma VIII

Il controllo di cui alla lettera h) dell’art. 35 dello Statuto e’ effettuato, previa deliberazione del Consiglio Regionale, dal Presidente o da un suo delegato.
Il Presidente Sezionale interessato e’ tenuto a collaborare alla verifica.

Comma IX

Il Presidente Regionale riferisce le risultanze della verifica al Consiglio Regionale, per gli eventuali provvedimenti.

Comma X

Il Consiglio Regionale puo’ chiedere per iscritto al Presidente Sezionale di convocare il Consiglio della Sezione in seduta straordinaria. Nella richiesta
vengono indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno ed il termine entro il quale il Consiglio Sezionale dovra’ essere convocato.

Comma XI

Il Consiglio Regionale puo’ chiedere per iscritto ai Presidenti Sezionali che siano iscritti argomenti specifici all'ordine del giorno delle Assemblee e
dei Consigli Sezionali.

Comma XII

I rappresentanti designati dal Consiglio Regionale devono riferire allo stesso Ufficio di Presidenza regionale sull'esecuzione del mandato, di norma una
volta ogni anno. Comunque, tutte le volte che, nell'ambito dell'amministrazione di cui fanno parte, insorgano questioni di particolare interesse per l'Unione,
o quando il Consiglio Regionale o l'Ufficio di Presidenza ne facciano richiesta.

Comma XIII

Il Consiglio Regionale scioglie i Consigli Sezionali quando sussistono gravi irregolarita’ di natura amministrativa e politico-amministrativa.

Comma XIV

Nel caso previsto dal comma precedente, il Consiglio Regionale nomina un Commissario Straordinario, al quale si applicano le norme previste per il Commissario
Regionale di cui all’articolo 22 Comma III, del presente Regolamento. Per le Sezioni di nuova istituzione e’ nominato un Commissario Straordinario ad hoc.

Comma XV

Il Consiglio Regionale ha facolta’ di nominare commissari ad acta presso le Sezioni Provinciali nei casi e con le modalita’ previsti dal medesimo articolo
22 Comma VII, del presente Regolamento.

Comma XVI

Alle sedute del Consiglio Regionale sono invitati i Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso che risultino iscritti in una delle Sezioni comprese nel
territorio di competenza del Consiglio Regionale. Le relative spese sono a carico del Consiglio Regionale.

Comma XVII

Al fine di consentire al Presidente Nazionale, o ad un suo delegato, di partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale secondo quanto stabilito dall’art.
16, comma 1, del presente Regolamento, il Presidente Regionale invia al Presidente Nazionale l’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, con
il preavviso previsto per le sedute dei rispettivi Organi.

Comma XVIII

Il Consiglio Regionale delibera l’assunzione del proprio personale dipendente.

Comma XIX

Il Consiglio Regionale puo’: costituire commissioni di lavoro inerenti le diverse finalita’ associative; nominare comitati tecnici i cui componenti possono
essere designati da assemblee di base; istituire strutture operative regionali per il conseguimento di particolari obbiettivi statutari; organizzare convegni
nell’ambito regionale.

Comma XX

Piu’ Consigli Regionali possono realizzare progetti interregionali, previa autorizzazione della Direzione Nazionale.

Comma XXI

Il Consiglio Regionale nomina rappresentanti regionali nei comitati nazionali, su designazione delle assemblee di base.

Comma XXII

Il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale, puo’ nominare fra persone particolarmente meritevoli un Presidente Onorario, che collabora
con il Presidente Regionale e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Regionale.

ART. 36 (S)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE

1. L’Ufficio di Presidenza Regionale e’ l’organo esecutivo e collabora con il Presidente nella direzione di tutte le attivita’ svolte nell’ambito del territorio
regionale. Esso e’ convocato dal Presidente, che ne presiede le riunioni.

ART. 37 (S)

ENTRATE REGIONALI

1. Le entrate regionali sono costituite:

a)      dai contributi delle Sezioni Provinciali secondo le modalita’ deliberate dal Consiglio Regionale;

b)      dalla quota sociale nella parte di competenza;

c)      dai contributi disposti dagli Organi centrali dell’Unione;

d)      dai contributi dell’ente Regione o di altri enti;

e)      da oblazioni e contributi di privati;

f)        dai proventi di iniziative concordate con i Consigli Provinciali;

g)      da ogni altra entrata.

ART. 37 (R)

ENTRATE, SPESE, BILANCI E CASSIERE

Comma I

I contributi delle Sezioni Provinciali sono fissati tenendo conto prevalentemente del numero dei soci delle stesse. 

ART. 38 (S)

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. La Sezione Provinciale e’ il nucleo organizzativo fondamentale dell’Unione Italiana dei Ciechi.

2. Essa ha autonomia di iniziativa, nel proprio ambito territoriale, per l’attuazione delle finalita’ associative tutte.

3. Gli Organi della Sezione Provinciale hanno sede nel Comune capoluogo della provincia.

ART. 39 (S)

L’ASSEMBLEA DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. L’Assemblea dei soci della Sezione Provinciale si riunisce in via ordinaria due volte l’anno e, in via straordinaria:

a)      per eleggere il Consiglio Sezionale vacante;

b)      per eleggere i delegati al Congresso straordinario;

c)      quando il Consiglio della Sezione Provinciale lo ritenga necessario;

d)      quando 1/10 dei soci effettivi regolarmente iscritti alla Sezione ne faccia richiesta scritta.

2. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento della stessa.

3. L’Assemblea e’ convocata dal Presidente Sezionale.

4. L’Assemblea e’ valida in prima convocazione quando sia presente la meta’ piu’ uno dei soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli intervenuti

ART. 39 (R)

ASSEMBLEA DELLA SEZIONE PROVINCIALE: AVVISO DI CONVOCAZIONE,

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Comma I

L’Assemblea della Sezione Provinciale e’ convocata mediante avviso scritto contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della
seconda convocazione, nonche’ l’ordine del giorno da inviare a tutti i soci, anche se non in regola con l’iscrizione, almeno 20 giorni di calendario prima
della data di svolgimento. La seconda convocazione puo’ avere luogo dopo un’ora dalla prima.

Comma II

L’invio dell’avviso di convocazione dell’Assemblea e relativi allegati potra’ essere certificato da dichiarazione del Segretario o impiegato sezionali (o,
in mancanza, dal Presidente Sezionale). Inoltre, l’avviso potra’ essere anche contenuto in periodico edito dalla Sezione che contenga esclusivamente l’avviso
di convocazione, nonche’ gli allegati d’obbligo.

Comma III

All’avviso di convocazione devono essere allegati: la relazione sull’attivita’ svolta e una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative
al conto consuntivo, ovvero la relazione programmatica e una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al bilancio preventivo.

Comma IV

La data dell'Assemblea Sezionale ordinaria e’ stabilita dal Consiglio Sezionale o dall'Ufficio di Presidenza, su delega del Consiglio stesso.

Comma V

Partecipano all'Assemblea, con i diritti di cui all’art. 7 dello Statuto, i soci effettivi che siano in regola con il tesseramento, nonche’ i nuovi soci
effettivi che risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Possono, altresi’, presenziare ai lavori assembleari i soci
aggregati ed onorari, ai quali viene esteso l'avviso di convocazione dell'Assemblea. Possono anche presenziare, senza diritto di voto e di parola, i soci
non in regola con il pagamento della quota associativa. Per i minori e gli interdetti intervengono i legali rappresentanti. Se trattasi di genitori, il
diritto di voto spetta ad uno solo di essi.

Comma VI

Il Presidente Nazionale, o un suo delegato, il Presidente Regionale, o un suo delegato, possono partecipare all’Assemblea (senza diritto di voto se iscritti
presso altre sezioni).

Comma VII

La Sezione, nei limiti del proprio bilancio, facilita la partecipazione dei soci all'Assemblea.

Comma VIII

Quando debbano essere eletti i delegati al Congresso Nazionale, l'avviso di convocazione dovra’ indicare il numero dei delegati spettanti alla Sezione.

ART. 40 (S)

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L’Assemblea dei soci:

a)      elegge a scrutinio palese il Presidente e il Vice-Presidente dell’Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui almeno
tre  vedenti;

b)      approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attivita’ svolta ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;

c)      approva entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;

d)      elegge il Consiglio della Sezione Provinciale;

e)      vota la sfiducia al Consiglio Sezionale su mozione proposta da almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare all’Assemblea. L’approvazione
della mozione da parte di almeno 2/3 dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio Sezionale;

f)        elegge i delegati al Congresso;

g)      elegge i componenti del Consiglio Regionale.

ART. 40 (R)

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA: COMPITI DEL PRESIDENTE, SOSPENSIONE

Comma I

L’Assemblea e’ convocata almeno due volte l’anno: la prima entro il 30 aprile per l’approvazione della relazione sull’attivita’ svolta e del bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente e la seconda (da considerare anch’essa ordinaria) entro il 30 novembre per l’approvazione della relazione programmatica e del
bilancio preventivo dell’esercizio successivo (art. 40, lett. b) e c) dello Statuto).

Comma II

Il Presidente Sezionale apre i lavori assembleari. La conta dei voti per l'elezione del Presidente dell'Assemblea viene fatta da tre persone vedenti, designate
dal Presidente Sezionale.

Comma III

Il Presidente dell'Assemblea:

a)      nomina il Segretario dell'Assemblea;

b)      dirige i lavori assembleari;

c)      dirime eventuali controversie assembleari;

d)      vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali;

e)      proclama gli eletti;

f)       fa redigere in triplice copia, sotto la sua responsabilita’, il verbale dei lavori assembleari che sottoscrive in ogni copia. Delle tre copie del
verbale una restera’ agli atti della Sezione Provinciale, la seconda dovra’ essere rimessa alla Sede Centrale e la terza al Consiglio Regionale.

Comma IV

Qualora l'Assemblea debba essere sospesa per gravi motivi, i lavori saranno rinviati a data da stabilirsi da parte del Presidente dell'Assemblea o, se questi
non e’ ancora stato eletto, dal Presidente del Consiglio della Sezione Provinciale. La nuova data dovra’ essere fissata d'intesa con il Consiglio Regionale.

ART. 41 (S)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. Il Presidente Provinciale e’ il rappresentante dell’Unione nell’ambito provinciale, ed ha la direzione dell’attivita’ associativa svolta in tale ambito.

2. Il Presidente Provinciale inoltre:

a)      convoca e presiede il Consiglio della Sezione Provinciale e l’Ufficio di Presidenza;

b)      da’ esecuzione ai deliberati del Consiglio Sezionale;

c)      firma la corrispondenza e gli atti inerenti il Consiglio Provinciale, ivi compresi contratti e convenzioni;

d)      promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Provinciale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a
promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio Provinciale nella prima riunione.

e)      adotta in caso d’urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Sezionale da sottoporre per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima
riunione.

3. Il Vice-Presidente Provinciale sostituisce il Presidente della Sezione Provinciale in caso di assenza o impedimento.

ART. 41 (R)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE

Comma I

Il Presidente Provinciale comunica, entro 15 giorni, al Presidente Nazionale e al Presidente Regionale il risultato delle elezioni generali o parziali delle
cariche sociali sezionali, completi dei dati anagrafici, qualifiche ed indirizzi di tutti gli eletti.

Comma II

Il Presidente Provinciale firma, nelle forme previste dal Regolamento per la gestione finanziaria, i documenti contabili insieme al Consigliere Delegato,
il quale ha competenza sui problemi di carattere amministrativo.

ART. 42 (S)

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. Il Consiglio della Sezione Provinciale compreso il Presidente e’ costituito da:

- cinque consiglieri per la Sezione Provinciale di Aosta;

- sette consiglieri per le sezioni fino a 500 soci effettivi;

- nove consiglieri per le sezioni fino a 1500 soci effettivi;

- undici consiglieri per le sezioni fino a 2500 soci effettivi;

- tredici consiglieri per le sezioni oltre i 2500 soci effettivi.

2. Almeno i 2/3 dei consiglieri devono essere soci effettivi.

3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all’anno e, in via straordinaria, quando:

a) il Presidente lo ritenga necessario;

b) ne sia fatta richiesta dalla Direzione Nazionale o dal Consiglio Regionale;

c) ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

ART. 42 (R)

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE: CONVOCAZIONI

Comma I

Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonche’ l'ordine del giorno dei lavori. Oltre all’avviso di convocazione
vengono trasmessi, anche in plico separato, il verbale della seduta precedente, nonche’ i principali documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.

Comma II

Nei casi di richiesta di convocazione del Consiglio della Sezione Provinciale, secondo quanto previsto dalle lettere b) e c) dell'art. 42 dello Statuto,
i richiedenti devono comunicare in tempo utile l'ordine del giorno al Presidente Sezionale, in modo da consentirgli di convocare il Consiglio nei termini
e con le modalita’ previste dall'art. 35 del presente Regolamento per la convocazione del Consiglio Regionale.

Comma III

Al fine di consentire al Presidente Nazionale, al Presidente Regionale, ai loro delegati, nonche’ ai Consiglieri Nazionali e Regionali soci della Sezione
di partecipare alle riunioni dei Consigli Provinciali, il Presidente Sezionale invia loro in tempo utile copia dell'avviso di convocazione.

ART. 43 (S)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. Il Consiglio della Sezione Provinciale:

a)      elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Consigliere Delegato e, nelle Sezioni con almeno 11 Consiglieri altri due
componenti, che, unitamente al Presidente, costituiscono l’Ufficio di Presidenza della Sezione; il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti fra i soci
effettivi;

b)      e’ responsabile dell’attivita’ associativa della Sezione e promuove ogni iniziativa in favore di ciechi ed ipovedenti nell’ambito del proprio territorio;
ogni iniziativa esorbitante dal territorio sezionale deve essere preventivamente autorizzata dalla Presidenza Regionale o Nazionale, a seconda delle rispettive
competenze;

c)      predispone annualmente la relazione sull’attivita’ svolta e la relazione programmatica;

d)      predispone il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo;

e)      nomina l’Istituto Cassiere;

f)        designa, nomina, e revoca i rappresentanti dell’Unione in seno a tutti gli organismi e Commissioni di competenza degli Organi provinciali. Indica
al Consiglio Regionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell’Unione in organismi che operano nella provincia, la cui nomina e’ di
competenza degli Organi regionali;

g)      revoca il mandato al Presidente, al Vice-Presidente ed al Consigliere Delegato su proposta di almeno un terzo ed a maggioranza dei componenti;

h)      delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame;

i)        delibera sull’istituzione, e sulla soppressione delle rappresentanze;

j)        delibera su ogni argomento che non sia espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea;

k)      delibera l’assunzione del personale dipendente dalla Sezione.

l)        elegge il Collegio Sezionale dei Sindaci.

ART. 43 (R)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE: INSEDIAMENTO, ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, AMBITO DI COMPETENZA, CONTROLLO AMMINISTRATIVO-POLITICO,
SEZIONI INTERCOMUNALI, COMITATI DI APPOGGIO

E GRUPPI GIOVANILI

Comma I

Il Consiglio della Sezione Provinciale viene insediato entro 15 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Sezionale nel corso della quale il Consiglio stesso
e’ stato eletto.

Comma II

Il Presidente Sezionale uscente convoca nel termine di cui al comma precedente la prima riunione del Consiglio Sezionale. Nell'avviso di convocazione devono
essere indicati: al primo punto all'ordine del giorno la verifica dei poteri, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del presente Regolamento, ed al secondo punto
l'elezione dell'Ufficio di Presidenza Provinciale.

Comma III

Fino alla elezione del Presidente Sezionale la riunione di insediamento del Consiglio Sezionale e’ presieduta dal Consigliere Sezionale piu’ anziano di
iscrizione all'Unione o, a parita’ di anzianita’ di iscrizione, da quello piu’ anziano di eta’.

Comma IV

Le elezioni dell'Ufficio di Presidenza vengono effettuate separatamente per ciascuno dei suoi componenti, con votazione segreta secondo l'ordine seguente:
Presidente, Vice-Presidente, Consigliere delegato.

Comma V

Le Sezioni possono costituire anche dei Comitati d’appoggio per la realizzazione di specifiche iniziative. Tali Comitati agiscono nel rispetto delle direttive
del Consiglio Provinciale ed hanno carattere di temporaneita’.

Comma VI

I Comitati sono di norma presieduti dal Presidente Sezionale. Qualora siano presieduti da persona diversa dal Presidente Sezionale, questa riferisce periodicamente,
sulle iniziative svolte, al Presidente della Sezione.

Comma VII

Previa delibera del Consiglio Sezionale, presso ogni Sezione possono essere costituiti gruppi con particolari finalita’ nei campi dello sport, del tempo
libero, della cultura e della sicurezza sociale.

Comma VIII

L’attivita’ dei gruppi di cui al comma precedente e’ coordinata da appositi Organi eletti nel seno degli stessi e si svolgera’ nei settori di specifico
interesse in stretta collaborazione con gli Organi direttivi della Sezione.

Comma IX

Il Consiglio Sezionale delibera l’assunzione del personale dipendente dalla Sezione.

Comma X

Il Consiglio Sezionale puo’: costituire commissioni di lavoro inerenti le diverse finalita’ associative; nominare comitati tecnici i cui componenti possono
essere designati da assemblee di base; istituire strutture operative provinciali per il conseguimento di particolari obbiettivi statutari; organizzare
convegni nell’ambito provinciale.

Comma XI

Il bilancio preventivo e quello consuntivo vengono predisposti dal Consiglio Sezionale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

Comma XII

Il Consiglio Sezionale, su proposta del Presidente Sezionale, puo’ nominare fra persone particolarmente meritevoli un Presidente Onorario, che collabora
con il Presidente Sezionale e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Sezionale.

ART. 44 (S)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. L’Ufficio di Presidenza e’ l’organo esecutivo della Sezione Provinciale e collabora con il Presidente Sezionale nella direzione delle attivita’ svolte
nell’ambito della Sezione Provinciale.

ART. 44 (R)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA SEZIONE PROVINCIALE: CONVOCAZIONE

Comma I

L'Ufficio di Presidenza e’ convocato dal Presidente Sezionale quando lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta degli altri due componenti.

Comma II

Il Presidente Sezionale presiede le riunioni dell'Ufficio di Presidenza ed e’ responsabile dei verbali dei lavori.

ART. 45 (S)

ENTRATE DELLA SEZIONE PROVINCIALE

1. Le entrate della Sezione Provinciale sono costituite:

a)      dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri contributi di soci;

b)      da contributi di Enti Pubblici e privati;

c)      da proventi di iniziative organizzate dal Consiglio Sezionale;

d)      da donazioni e contributi di privati;

e)      da contributi degli Organi centrali e regionali dell’Unione;

f)        da ogni altra entrata.

ART.45 (R)

ENTRATE, SPESE, BILANCI, CASSIERE E DOCUMENTI OBBLIGATORI

Comma I

Entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci da parte dell'Assemblea, il Presidente Sezionale deve trasmettere tutti i documenti finanziari, corredati
dal parere del Collegio Provinciale dei Sindaci, al Consiglio Regionale. 

ART. 46 (S)

LA RAPPRESENTANZA ZONALE

1. La Rappresentanza zonale cura, su direttive del Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente competente, tutte le attivita’ associative nell’ambito
del territorio in cui opera.

2. Essa e’ affidata a un Rappresentante o a una Rappresentanza Collegiale.

3. La Rappresentanza Collegiale elegge il Rappresentante che ne presiede le riunioni.

ART. 46 (R)

LA RAPPRESENTANZA ZONALE: ATTIVITa’, ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

DEI SOCI, ENTRATE E SPESE

Comma I

Il Rappresentante o la Rappresentanza chiede la preventiva approvazione delle proprie iniziative alla Sezione Provinciale.

Comma II

L'iscrizione e la cancellazione dei soci debbono essere immediatamente proposte al Consiglio della Sezione.

Comma III

La Rappresentanza presenta annualmente alla Sezione l'elenco dei nuovi iscritti e di quelli cessati.

Comma IV

Alle Rappresentanze e’ affidato annualmente dalla Sezione, a titolo di anticipazione per le spese di ordinario funzionamento, un fondo da determinarsi caso
per caso.

Comma V

Ogni anno le Rappresentanze versano alla Sezione le somme avanzate, accompagnandole con un prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese. 

ART. 47 (S)

L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI

1. L’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti e’ composta dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti Sezionali o loro delegati e si riunisce almeno una
volta l’anno.

2. L’Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa.

ART. 47 (R)

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI - CONVOCAZIONE

Comma I

L’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti e’ convocata dal Presidente Nazionale con le stesse modalita’ del Consiglio Nazionale, in quanto compatibili. 

ART. 48 (S)

L’ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI

1. L’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti e’ composta dal Consiglio Regionale e dai Consigli Sezionali presenti sul territorio regionale e si riunisce
almeno una volta l’anno.

2. L’Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale.

ART. 48 (R)

ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI - CONVOCAZIONE

Comma I

L’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti e’ convocata dal Presidente Regionale con le stesse modalita’ del Consiglio Regionale, in quanto compatibili. 

ART. 49 (S)

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Gli Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi restano in carica quattro anni e si rinnovano nelle Assemblee precongressuali.

2. I loro membri sono rieleggibili.

3. I membri di qualsiasi organo dell’Unione Italiana dei Ciechi che compiano tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell’organo cui appartengono
decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta.

ART. 49 (R)

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI, PROROGHE, SOSTITUZIONI

TEMPORANEE E RATIFICHE

Comma I

Salvo diversa previsioni del presente Statuto, gli Organi collegiali o monocratici dell’Unione restano in carica quanto l’organo che li ha nominati, che
puo’ anche procedere alla loro revoca.

Comma II

Fino all'insediamento dei nuovi Organi restano in carica, per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, gli Organi scaduti.

Comma III

In tutti i casi di assenza o impedimento le funzioni del Presidente di ciascun organo sono esercitate dal rispettivo Vice-Presidente.

Comma IV

Le delibere adottate in caso di urgenza sono sottoposte per la ratifica all'organo ordinariamente competente nella prima seduta utile.

Comma V

Per ogni Sezione e’ costituito un Comitato Sezionale Giovani, composto da soci effettivi eletti dai giovani appartenenti alla Sezione, in numero di tre,
cinque o sette, a seconda che il Consiglio della Sezione sia composto da sette, nove od undici e tredici consiglieri.

Comma VI

Il Comitato Giovani, su proposta delle Sezioni interessate e su determinazione del competente Consiglio Regionale, puo’ essere intersezionale; in tal caso
il numero di componenti e’ rapportato al Consiglio Sezionale con il maggior numero di componenti.

Comma VII

Per ogni Consiglio Regionale e’ costituito un Comitato Regionale Giovani, composto da soci effettivi nominati in numero di uno da ciascun Comitato Sezionale
o intersezionale.

Comma VIII

E’ costituito un Comitato Nazionale Giovani, composto da sette soci effettivi, eletti dai Presidenti dei Comitati Giovanili Regionali in seduta comune.

Comma IX

Il Comitato Nazionale Giovani riunisce, almeno una volta l'anno, i Presidenti dei Comitati Regionali Giovani, per il coordinamento delle iniziative.

Comma X

Ogni Comitato elegge nel suo seno il Presidente.

Comma XI

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, relativamente ai Comitati Giovani, i soci effettivi che non abbiano compiuto trent'anni.

Comma XII

Nell'ambito dei bilanci preventivi della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e dei Consigli Sezionali sono previsti specifici stanziamenti per il finanziamento
delle iniziative a favore dei giovani.

Comma XIII

Il Consiglio Nazionale puo’ deliberare la costituzione di altri Comitati, aventi particolari finalita’, ai quali si estendono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

ART. 50 (S)

INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ E CUMULO DI CARICHE

1. Il Presidente Nazionale ed i componenti la Direzione Nazionale non possono ricoprire alcuna altra carica elettiva nell’Unione. I Consiglieri Nazionali,
eletti dal Congresso, non possono ricoprire la carica di Presidenti Regionali. I componenti dei Collegi dei Sindaci Nazionale, Regionali e Provinciali
ed i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nell’Unione.

2. La carica di dirigente dell’Unione Italiana dei Ciechi e’ incompatibile con quella di dirigente di altre associazioni di e per ciechi che operano contro
l’Unione Italiana dei Ciechi. Parimenti la qualita’ di socio dell’Unione e’ incompatibile con quella di socio di tali associazioni.

3. La carica di dirigente dell’Unione e’, altresi’, incompatibile con rapporti di lavoro a carattere continuativo con l’Unione e con gli enti nei cui confronti
l’Unione Italiana dei Ciechi eserciti poteri di gestione e di controllo.

4. Il Presidente della Sezione Provinciale e’ ineleggibile alla carica di Presidente Regionale.

5. Il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti Regionali, i Presidenti delle Sezioni Provinciali non possono ricoprire la medesima carica
per piu’ di tre mandati consecutivi completi. Tale disposizione si applica ai mandati successivi al 9.10.1999, data di entrata in vigore dello Statuto
approvato dal XIX Congresso Nazionale. 

ART. 51 (S)

VOTAZIONI ED ELEZIONI

1. Le votazioni nell’ambito degli Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi avvengono normalmente con votazione palese. Le votazioni per le elezioni delle
cariche sociali o riguardanti questioni personali si tengono a scrutinio segreto.

2. Le votazioni sono valide quando e’ presente la meta’ piu’ uno dei componenti l’organo, salvo quanto disposto per le Assemblee Sezionali.

3. E’ approvata la delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. In caso di parita’ di
voti, il voto del Presidente e’ dirimente.

4. Se si tratta di elezioni, risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente
Statuto. In caso di parita’, risulta eletto il piu’ anziano per appartenenza continuativa all’Unione; in caso di ulteriore parita’, risulta eletto il piu’
anziano di eta’.

5. In caso di dimissioni, o di vacanza comunque determinata negli Organi dell’Unione, si ha la sostituzione con il subentro dei non eletti che hanno avuto
il maggior numero di voti fino a sostituire 1/3 dei componenti l’organo inizialmente eletti.

6. Per l’elezione a tutte le cariche associative, fatta eccezione per la Direzione Nazionale, le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione
e la sottoscrizione di liste.

7. Qualora non sia presentata alcuna lista, le candidature devono essere presentate ed accettate per iscritto prima dell’inizio delle operazioni di voto.
In tale caso le preferenze espresse non possono superare il numero di componenti l’organo da eleggere.

8. Qualora sia stata presentata una sola lista, e’ data la facolta’ di presentare candidature al di fuori della lista. Tali candidature devono essere presentate
ed accettate per iscritto prima dell’inizio delle operazioni di voto. Nel caso di presentazione di una sola lista, il solo voto di lista comporta l’attribuzione
di un voto di preferenza a tutti i candidati della lista. L’espressione di voti di preferenza oltre a quello di lista comporta la sola attribuzione delle
preferenze espresse ai candidati della lista e non all’intera lista. Quando vengono espresse preferenze possono essere votati anche candidati estranei
alla lista fino ad 1/3 dei componenti l’organo da eleggere arrotondato per difetto, purche’ il numero totale delle preferenze espresse non superi il numero
dei componenti l’organo da eleggere.

9. In presenza di due o piu’ liste, potra’ essere espresso un numero di preferenze fino a 2/3 dei componenti l’organo da eleggere, arrotondato per difetto.

10. Lo spoglio dei voti sara’ effettuato da un collegio di scrutinatori composto da almeno cinque membri, di cui almeno tre vedenti.

11. I seggi vengono ripartiti con il metodo maggioritario nel modo seguente:

a) nel caso di presentazione di due liste, i seggi vengono ripartiti proporzionalmente ai voti, ma con riserva di un minimo dei due terzi dei seggi per
la lista maggioritaria;

b) nel caso di presentazione di piu’ di due liste, i seggi vengono ripartiti proporzionalmente in base ai voti ottenuti da ciascuna lista; alla lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti e’ comunque riservata la meta’ piu’ uno dei seggi. In tale ultima ipotesi i seggi restanti sono ripartiti fra le
altre liste proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista.

ART. 51 (R)

VOTAZIONI ED ELEZIONI

Comma I

In caso di dimissioni o di vacanza, comunque determinata, e qualora siano state presentate liste, il subentro avverra’ nell'ambito della lista dell'eletto
o degli eletti da sostituire.

Comma II

Quando le sostituzioni non siano possibili, anche per la gia’ avvenuta sostituzione di un terzo dei componenti, si procedera’ a nuove elezioni, limitatamente
al numero dei posti vacanti. Tali elezioni dovranno aver luogo in seduta tempestivamente convocata.

Comma III

Ove si verifichino contestualmente le dimissioni o la vacanza, comunque determinata, della maggioranza dell'organo, si procedera’ al suo rinnovo integrale.

Comma IV

L'eventuale presentazione di liste per l'elezione del Presidente Nazionale e dei venti Consiglieri Nazionali di nomina congressuale, avviene secondo le
seguenti modalita’:

a) le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale entro il termine perentorio di 24 ore dalla votazione sulla relazione degli Organi centrali
dell'Unione al Congresso. A tal fine il Presidente del Congresso precisa l’ora esatta di scadenza del termine utile;

b) le firme dei presentatori delle liste e di accettazione delle candidature vanno apposte alla presenza di almeno uno dei componenti il Collegio degli
scrutinatori, che le autentica, previa esibizione di documento di identita’, ove il sottoscrittore non sia a lui noto;

c) le operazioni di presentazione delle liste ancora in corso alla scadenza delle 24 ore, proseguiranno fino ad esaurimento.

Comma V

La Commissione elettorale verifica l’ammissibilita’ di ciascuna lista, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Concluse le operazioni per la
presentazione delle liste, la Commissione elettorale redige apposito verbale e lo consegna al Presidente del Congresso.

Comma VI

Per l’elezione della Direzione Nazionale, per la quale non e’ prevista la presentazione di liste, non e’ necessaria la formalizzazione di candidature, ferma
restando la facolta’ dei singoli Consiglieri Nazionali di esprimere intenzioni di voto.

Comma VII

Per l’elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei Sindaci non e’ richiesta la presentazione di liste, ne’ di candidature, ferma restando
la facolta’ dei Consiglieri Nazionali di esprimere intenzioni di voto.

Comma VIII

Per le elezioni di competenza del Consiglio Regionale e del Consiglio Sezionale, si applicano le disposizioni previste per la elezione della Direzione Nazionale.

Comma IX

Per le elezioni di competenza dell'Assemblea Sezionale le liste di candidati dovranno essere depositate presso la segreteria sezionale entro le ore 12 del
decimo giorno libero precedente l'Assemblea. Tali liste devono essere sottoscritte presso gli uffici sezionali alla presenza di persona specificamente
incaricata dal Consiglio Sezionale, oppure davanti ad un notaio o ad altro pubblico ufficiale abilitato.

Comma X

Non e’ ammesso candidarsi in piu’ liste per lo stesso Organo.

Comma XI

I candidati dovranno dichiarare la loro accettazione, sottoscrivendola alla presenza di una delle persone indicate nel Comma IX.

Comma XII

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria deve indicare una o piu’ persone delegate dal Consiglio Sezionale a raccogliere le firme
di cui al precedente comma, nonche’ i giorni e l'orario in cui tale persona sara’ a disposizione dei soci.

Comma XIII

Per le votazioni a scrutinio segreto, il votante potra’, a sua scelta, avvalersi della scrittura in braille o di quella in nero.

Comma XIV

Le schede dovranno essere di dimensioni e colori diversi per ciascun tipo di votazione.

Comma XV

Tutte le schede per le elezioni a cariche sociali, nonche’ quelle per i delegati al Congresso, dovranno essere prive di ogni nominativo e contrassegnate
da apposito timbro.

Comma XVI

Nelle elezioni le schede recano, di norma, la scritta "Elezioni per…" seguita dalla denominazione dell'organo da eleggere.

Comma XVII

Il Presidente del seggio controlla che, durante le elezioni, una stessa persona non assista piu’ di due elettori.

Comma XVIII

Le liste presentate a norma dei commi precedenti sono numerate per sorteggio, alla scadenza del termine di presentazione.

Comma XIX

Il Presidente del Collegio votante, prima dell'inizio delle operazioni di voto, comunica agli elettori i nominativi contenuti in ciascuna lista, nonche’
il numero delle liste di appartenenza.

Comma XX

Qualora siano espresse piu’ preferenze di quanto consentito, tutte le preferenze verranno annullate. In tal caso, resta comunque valido il voto di lista,
quando lo stesso sia esplicitamente espresso, oppure quando i candidati votati appartengano tutti alla stessa lista.

Comma XXI

Qualora l'elettore esprima preferenze totalmente o parzialmente difformi dalla lista prescelta, rimane valido il voto di lista e vengono annullate le preferenze
espresse al di fuori della lista votata.

Comma XXII

In presenza di una sola lista e di candidature estranee alla lista l’assegnazione dei seggi e’ effettuata in base alla graduatoria delle preferenze ottenute
dai singoli candidati.

Comma XXIII

Nell’ipotesi di cui al comma precedente il solo voto di lista comporta l’attribuzione di un voto di preferenza a tutti i candidati della lista. La espressione
di voti di preferenza, oltre a quello di lista, comporta la sola attribuzione delle preferenze espresse ai candidati della lista e non all’intera lista.
Quando vengono espresse preferenze, possono essere votati anche candidati estranei alla lista fino a 1/3 dei componenti l’organo da eleggere, arrotondato
per difetto, ma non inferiore all’unita’.

Comma XXIV

Qualora vi siano piu’ liste, la mancanza dell'indicazione del numero della lista non comporta l'annullamento della scheda, quando dalle preferenze espresse
risulti inequivocabilmente manifesta la volonta’ dell'elettore.

Comma XXV

Le operazioni di voto debbono essere organizzate in modo tale da garantire la segretezza e la liberta’ del voto.

Comma XXVI

Le candidature vanno presentate al Presidente dell’organo competente all’elezione prima che sia disposto l’inizio delle operazioni di voto. Il Presidente
puo’ designare altra persona a raccogliere le candidature di cui al precedente comma. L’ammissibilita’ delle candidature, una volta accettata dai candidati,
e’ disposta dal Presidente dell’organo competente. In caso di contestazione decide l'organo competente alla elezione.

ART. 52 (S)

CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste per le elezioni associative devono essere presentate:

- per le sezioni fino a 300 soci da almeno 10 soci effettivi;

- per le sezioni da 300 a 500 soci da almeno 15 soci effettivi;

- per le sezioni da 500 a 1500 soci da almeno 30 soci effettivi;

- per le sezioni da 1500 a 2500 soci da almeno 50 soci effettivi;

- per le sezioni oltre i 2500 soci da almeno 80 soci effettivi;

- per le altre elezioni almeno dall’8% della componente elettorale.

2. Il numero di candidati di una lista non puo’ superare il numero dei componenti l’organo da eleggere, ne’ essere inferiore ai 2/3 del medesimo organo.

3. I candidati devono essere di entrambi i sessi e, comunque, nelle liste deve essere garantita la presenza di almeno 1/3 dei componenti di ciascuno dei
due sessi.

4. Il Consiglio Nazionale, con apposito Regolamento, disciplinera’ le modalita’ di presentazione delle liste e la determinazione delle ulteriori norme elettorali.

ART. 52 (R)

PRESENTAZIONE DELLE LISTE E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Comma I

Nei casi in cui Statuto e Regolamento prevedano un quoziente che nelle singole fattispecie determini numeri non interi, le espressioni "almeno" o analoghe
vanno intese nel senso che si procede ad arrotondamento per eccesso; le espressioni "non superiori a" o analoghe vanno intese nel senso che si procede
ad arrotondamento per difetto. Negli altri casi la frazione di punto superiore a 0,50 si intende da arrotondare per eccesso, mentre la frazione di punto
fino a 0,50 si intende da arrotondare per difetto.

Comma II

La lista che non adempie alle prescrizioni di cui all’art. 52, comma 3, dello Statuto e’ irricevibile.

ART.53(S)

I RICORSI GERARCHICI

1. I ricorsi gerarchici sono cosi’ disciplinati:

a) avverso gli atti delle Sezioni Provinciali il ricorso va presentato ai Consigli Regionali che decidono in primo grado ed alla Direzione Nazionale che
decide in secondo grado;

b) avverso gli atti dei Consigli Regionali il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale che decide in primo grado ed al Consiglio Nazionale che decide
in secondo grado;

c) avverso gli atti della Direzione Nazionale il ricorso va presentato al Consiglio Nazionale.

2. Le decisioni adottate in secondo grado da tutti gli Organi e quelle comunque adottate dal Consiglio Nazionale sono inappellabili.

3. I termini per la presentazione e l’esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.

ART. 53 (R)

I RICORSI GERARCHICI

Comma I

Salvo che non sia diversamente stabilito dallo Statuto e dal Regolamento negli articoli che precedono, contro i provvedimenti adottati dagli Organi collegiali
dell’Unione chiunque vi abbia interesse puo’ presentare ricorso all’organo collegiale gerarchicamente superiore.

Comma II

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla adozione o dalla piena conoscenza dell’atto e, comunque, non oltre sei mesi dalla adozione del provvedimento
impugnato.

Comma III

I provvedimenti adottati in violazione di norme statutarie o di principi generali dell’ordinamento sono sempre impugnabili.

Comma IV

L’organo chiamato ad esaminare il ricorso deve pronunciarsi entro 60 giorni successivi al ricevimento del ricorso se trattasi di Consiglio Provinciale,
Regionale e Direzione Nazionale ed entro 180 giorni se trattasi del Consiglio Nazionale.

Comma V

Fino all’annullamento o revoca, gli atti impugnati non perdono la loro efficacia, salvo che l’organo giudicante, su istanza del ricorrente, ne sospenda
l’esecuzione, in caso di comprovato pregiudizio grave ed irreparabile.

ART.54 (S)

RIUNIONI APERTE

1. Le riunioni dei Consigli Provinciali, Regionali, e Nazionale sono aperte ai soci nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.

ART. 54 (R)

RIUNIONI APERTE

Comma I

Presso le Sezioni sono resi disponibili, nelle forme ritenute piu’ idonee, ed almeno tre giorni prima della data fissata, gli ordini del giorno delle sedute
relative agli Organi aperti alla partecipazione dei soci a norma di Statuto, che vanno trasmessi ai coordinatori dei Comitati Consultivi,  ai rappresentanti
di zona e ai referenti comunali.

Comma II

Ogni Sezione e’ tenuta a pubblicizzare, nelle forme e nei tempi di cui al comma precedente:

a)      le sedute del Consiglio Nazionale;

b)      le sedute del Consiglio Regionale di appartenenza;

c)      le sedute del proprio Consiglio Sezionale;

Comma III

I Presidenti degli Organi interessati sono tenuti a fornire, in tempo utile, il materiale informativo necessario agli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Comma IV

La partecipazione dei soci alle sedute e’ a loro totale carico e non comporta diritto di parola e di voto.

Comma V

I Consigli possono decidere lo svolgimento, parziale o totale, della seduta a porte chiuse, per motivi di ordine o quando trattasi di questioni riguardanti
persone. 

ART.55 (S)

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte:

a) dalla Direzione Nazionale;

b) dal Consiglio Nazionale;

c) dai Consigli Regionali;

d) dai Consigli Provinciali;

e) da almeno dieci delegati al Congresso.

2. Tutte le proposte di modifica dello Statuto, eccettuate quelle di cui alla precedente lettera e), devono pervenire alla Direzione Nazionale almeno due
mesi prima della data di inizio del Congresso. Le proposte dei delegati devono pervenire al Presidente del Congresso entro il termine di 24 ore dall’apertura
del Congresso medesimo.

3. La Commissione congressuale per le modifiche statutarie coordina le proposte, delibera sulla loro ammissibilita’ e le sottopone al Congresso.

ART. 56 (S)

LE SEZIONI INTERCOMUNALI

1. Le Sezioni Intercomunali esistenti alla data di approvazione del presente Statuto sono conservate.

ART. 57 (S)

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. Lo scioglimento dell’Unione Italiana dei Ciechi puo’ essere deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Unione Italiana dei Ciechi sara’ devoluto, con le modalita’ che saranno previste nell’atto
di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, ovvero a fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Durante la vita dell’Unione Italiana dei Ciechi e’ fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonche’
fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per
legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.

4. Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo,
a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione,
ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche’ alle societa’ da questi direttamente o indirettamente controllate
o collegate, effettuate a condizioni piu’ favorevoli in ragione della loro qualita’.

b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive
modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa’ per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro
per le medesime qualifiche.  

ART. 58 (S)

VIGENZA DELLO STATUTO

1. Le norme innovative del presente Statuto, saranno applicate nel momento in cui le situazioni ivi previste si verificheranno

ART. 58(R)

NORMA FINALE

Comma I

Quando sono previsti termini a giorni il giorno iniziale non si computa e si computa quello finale.

Comma II

Quando viene usato il termine "giorni liberi" non si computano ne’ il giorno iniziale, ne’ quello finale.