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Istruzioni e modalita’ organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato.

COMUNICATO N. 100

OGGETTO: Istruzioni e modalita’ organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. O.M. n. 37/2014

E’ stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale n. 37, prot. n.316, di cui all’oggetto; riportiamo di seguito le parti di interesse per i candidati con disabilita’ visiva.

Art. 13

Riunione preliminare

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonche’ la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

h) documentazione relativa ai candidati con disabilita’ ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 17;

Art. 17

Esami dei candidati con disabilita’

1. Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attivita’ svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame puo’ avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione puo’ provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attivita’ scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi piu’ lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3, dell’articolo 16, della legge n. 104, del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravita’ della disabilita’, della relazione del consiglio di classe, delle modalita’ di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, puo’ deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, e’ attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

Cordiali saluti

Mario Barbuto
Presidente Nazionale

Luciana Loprete
Presidente Provinciale